Atti di transazioni di giunta comunale ed errata contabilizzazione dei servizi in conto terzi

Dall’esame dei conti di un comune sono emerse diverse criticità e, tra le quali la conferma della non corretta contabilizzazione nel conto consuntivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità con il c.d. metodo ridotto, la non corretta contabilizzazione dei servizi in conto terzi e l’errata approvazione di atti di transazione con rateizzazione di pagamento…

15 Ottobre 2018
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Dall’esame dei conti di un comune sono emerse diverse criticità esaminate in dettaglio dalla Corte dei conti pugliese (deliberazione n.127/2018), tra le quali la conferma della non corretta contabilizzazione nel conto consuntivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità con il c.d. metodo ridotto, la non corretta contabilizzazione dei servizi in conto terzi e l’errata approvazione di atti di transazione con rateizzazione di pagamento in più esercizi da parte dell’organo esecutivo anziché del Consiglio comunale.

FCDE con il metodo ridotto

A seguito delle richieste istruttorie l’ente ha confermato che, nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è stata applicata, la riduzione al 36% sulla quota di FCDE derivante dalla competenza 2015. Si tratta, secondo i giudici contabili, di una errata quantificazione complessiva del fondo, avendo ritenuto l’ente corretto applicare la riduzione dell’importo (per l’appunto al 36%) nella parte derivante dall’esercizio di competenza 2015. Ricorda il Collegio come la possibilità di operare, per l’esercizio 2015, la riduzione del FCDE al 36% è stata ammessa dal legislatore solo con riferimento allo stanziamento del suddetto fondo nel bilancio di previsione 2015, non trovando applicazione, né in sede di riaccertamento straordinario né, tantomeno, nel rendiconto 2015 (ex multis cfr. Sez. Lombardia n. 253/PRSDP/2017) una sua possibile riduzione. Poiché l’ente ha operato nello stesso modo anche nei conti consuntivi 2016 e 2017, è necessario che l’ente effettui il corretto calcolo dando comunicazione delle rettifiche operate alla Corte.

Contabilizzazione servizi in conto terzi

Il Collegio contabile ha rilevato che alcune entrate/spese contabilizzate nei “Servizi in conto terzi – Altre” non apparivano pienamente conferenti alla natura ed alla tipologia della suddetta voce di bilancio, in violazione del principio contabile n. 7 dell’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011. Tra le varie poste osservate alcune di queste si riferiscono al pagamento di spese di utenze varie (energia elettrica, acqua) anticipate ad associazioni ed concessionari di immobili dati in affitto le cui entrate non risultano realizzate. Altre spese si riferiscono ad interventi urgenti di pulizia di aree private sommerse da inerti ed amianto per evitare gravi danni all’ambiente da addebitare a terzi, mentre sono state incluse in tale voce anche le somme anticipate per spese di pubblicazione sui quotidiani da rimborsare al Comune da parte degli interessati alla variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Evidenzia il Collegio contabile che le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi riguardano poste che rappresentano per l’ente, al tempo stesso, “… un credito e un debito, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni …” ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.

Pertanto, il Comune ha contabilizzato, tra i servizi in conto terzi, voci di spesa rispetto alle quali non emergono con immediatezza l’assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale, la neutralità finanziaria e l’estraneità al fine istituzionale atte a giustificarne l’inclusione tra le partite di giro. Il Comune dovrà, quindi, procedere a contabilizzare correttamente le citate spese. Resta, in ogni caso, impregiudicato restando il rischio concreto di danno erariale, nel caso in cui il comune non dovesse attivarsi per recuperare le somme pagate per conto di terzi debitori.

Atti di transazione

Dagli atti verificati è emerso come l’ente abbia approvato diverse transazioni con pagamenti rateali in più esercizi, approvando la transazione esclusivamente con atto di giunta comunale. Il magistrato istruttore ha rilevato che la competenza di un atto transattivo che riguardi più esercizi la competenza è affidata al comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett i) del Tuel. Il Collegio contabile , invita l’ente, anche per il futuro, a conformarsi alla consolidata giurisprudenza della Corte che ha affermato: “… si evidenzia che con riguardo all’individuazione dell’Organo deputato a pronunciarsi sugli atti transattivi che s’intendono stipulare, il Collegio ritiene opportuno richiamare il dettato dell’art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL, che espressamente riserva al Consiglio comunale l’adozione di qualsiasi atto che comporti l’assunzione, da parte del Comune, di “… spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo …” (ex multis Sez. Puglia n. 80/PAR/2017).

 

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