Il pagamento di qualsivoglia tributo (imposta o tassa) – affermano i giudici contabili – deve necessariamente trovare correlazione in una apposita previsione di legge, in virtù della riserva sancita dall’articolo 23 della Costituzione. Diversamente rappresenta una violazione alla legge. L’ente può regolamentare il transito dei veicoli pesanti sul proprio territorio, atteso che ciò è consentito dagli articoli 6 e 7 del codice della strada, così come può imporre obblighi e condizioni per concedere autorizzazioni in deroga. E’ compatibile quindi la stipula di una convenzione con il privato con la quale porre a suo carico i costi conseguenti al passaggio.
Bocciato invece l’indennizzo che assume le caratteristiche tipiche di un tributo, non trovando correlazione in un rimborso di spese specifiche sostenute dall’Ente e risultando sostanzialmente irrilevante, sia sotto un profilo genetico sia da un punto di vista funzionale, la volontà della parte privata, utente del servizio, nel rapporto con il gestore pubblico. La sua determinazione, infatti, è fatta in maniera forfettaria, sia pure diversificata in relazione ai transiti.
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