ATO

Se è vero che non può disconoscersi l’astratta legittimazione del comune a impugnare le delibere dell’Ato che sono lesive di posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, in ogni caso l’ammissibilità dell’impugnazione non può prescindere dai principi generali in materia d’impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell’organo che hanno partecipato all’atto deliberativo; al riguardo, va rilevato che il componente dell’organo collegiale che non sia assente dalla seduta, deve manifestare il proprio dissenso alla delibera e far verbalizzare il proprio dissenso, decadendo altrimenti dalla stessa possibilità d’impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole all’approvazione della delibera, comporta l’imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 2 luglio 2010, n. 4237

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