Assunzioni e unioni di comuni

Il rapporto di incidenza del 40% della spesa di personale sulla spesa corrente deve essere calcolato in riferimento alla sola spesa dell’Unione o alla spesa complessiva dell’Unione sommata a quella dei comuni che vi partecipano? La Corte dei conto Toscana (deliberazione n. 13/2011) in risposta al quesito ritiene che, non esistendo una disposizione normativa esimente, l’Unione di comuni debba operare quale ente locale singolarmente inteso, in quanto la disciplina dei limiti e vincoli in materia di personale è specificamente rivolta al singolo ente locale, e che il calcolo della spesa di personale ai fini dell’applicazione dei suddetti limiti e vincoli, e in relazione al parametro del 40%, sia quantificato in conformità alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, con riferimento all’aggregato sostanziale delle spese per il personale dell’Unione.

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