Approvazione del bilancio consolidato. La seduta in videoconferenza è valida se il Presidente ha indicato i criteri

Per tutto il perdurare dello stato emergenziale, le disposizioni legislative consentono, anche in assenza di norme regolamentari, ai Consigli comunali di potersi svolgere con apposite sedute in videoconferenza. Per la loro validità sono sufficienti i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio.

11 Maggio 2021
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Per tutto il perdurare dello stato emergenziale, le disposizioni legislative consentono, anche in assenza di norme regolamentari, ai Consigli comunali di potersi svolgere con apposite sedute in videoconferenza. Per la loro validità sono sufficienti i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio. Con queste indicazioni il TAR della Campania (sentenza n. 2747/2021) ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri comunali che si sono doluti delle modalità di svolgimento della seduta a distanza.

Il fatto

In sede di approvazione del bilancio consolidato, il Presidente del Consiglio ha convocato la seduta consiliare, stabilendo i criteri e le modalità a distanza mediante videoconferenza, al fine di evitare ogni tipo di assembramento. In particolare, venivano precisate le modalità con le quali sarebbe stata garantita l’identificazione con certezza dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento, il corretto esercizio delle funzioni, nonché l’adeguata pubblicità.

Alcuni consiglieri hanno proposto ricorso al TAR evidenziando l’illegittimità dell’adozione delle modalità di svolgimento della seduta a distanza. A loro dire, infatti, vi sarebbe stata violazione della disciplina emergenziale, di cui all’art. 73 del d.l. 18/2020, nonché delle disposizioni regolamentari per sul funzionamento del Consiglio comunale. In particolare, è stato evidenziato come l’ente non si fosse dotato di alcun regolamento sulle modalità di svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza, con il quale fossero stati garantiti i criteri di trasparenza e tracciabilità, mediante ordinanza contingibile ed urgente da pubblicarsi sull’Albo Pretorio. Ovvero, in alternativa, tali disposizioni avrebbero dovuto essere approvate dal Presidente del Consiglio, e dall’intero Consiglio stesso, secondo la procedura prevista dal regolamento comunale.

Il rigetto del ricorso

Il ricorso è stato ritenuto infondato, in quanto contrariamente a quanto sostenuto, l’art. 73 del d.l. n. 18/2020 consente, anche in assenza di norme regolamentari, ai Consigli, nonché alle giunte comunali, di svolgere le sedute in videoconferenza, purché le modalità di svolgimento delle riunioni avvengano nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio oppure, ove previsto, dal Sindaco. In altri termini, l’unico limite fissato dal legislatore è quello della individuazione preventiva delle condizioni in cui si svolgerà la seduta in videoconferenza, con l’obbligo di garantire l’identificazione con certezza dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento, il corretto esercizio delle funzioni di cui all’articolo 97 d.lgs. n. 267/2000, nonché l’adeguata pubblicità. In merito ai malfunzionamenti lamentati dai ricorrenti, la seduta ufficiale è stata preceduta, nel giorno antecedente, da due distinti collegamenti di prova, cui venivano invitati a partecipare i singoli Consiglieri, e durante i quali non è stata segnalata alcuna problematica. D’altra parte, il servizio di collegamento da remoto e/o in videoconferenza era attivabile da ogni genere di dispositivo: smartphone, tablet, o pc, tale da garantire il minimo impedimento, dal punto di vista della strumentazione tecnica richiesta, fermo restando l’onere dei singoli Consiglieri di assicurare dispositivi funzionanti ed una buona connessione di rete.

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