Le P.A. appaltanti non possono in via autoritativa ed unilaterale modificare i termini di pagamento e la misura degli interessi di mora, stabiliti dal D.lgs 231/2002, che ha recepito le prescrizioni sulla tutela dei fornitori disposte dalla UE. Ad esso è possibile derogare solo per effetto di un accordo o comunque libera accettazione delle parti interessate: è cioè necessario che la P.A. ponga in essere una concreta e reale negoziazione, libera e senza imposizioni, su termini di pagamento e quantificazione degli interessi di mora.
Consiglio di stato, sez. V, sentenza del 1 aprile 2010, n. 1885
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