Appalti e contratti

Il pregiudizio risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale è limitato al rimborso delle spese sopportate nel corso delle trattative (danno emergente) e al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di contrarre, pregiudicate proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione della risarcibilità del mancato utile collegato all’appalto sul quale la P.A. ha agito in autotutela; la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno è a carico del danneggiato.

(TAR Puglia-Bari, sez. I, sentenza del 14 aprile 2010, n. 1332)

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