Appalti e contratti

Alex 2 Popa 2 29 Giugno 2010
Modifica zoom
100%

La P.A. può rinviare alla stipula del contratto di appalto la definizione dei termini di pagamento e degli interessi di mora, facendo riferimento alla prassi commerciale e all’oggetto del contratto; è invece illegittimo fare riferimento, in tale definizione, ai flussi finanziari di cassa e alla verifica sull’esistenza del debito.

(TAR Piemonte, sez. I, sentenza del 5 maggio 2010, n. 2346)

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento