La P.A. può rinviare alla stipula del contratto di appalto la definizione dei termini di pagamento e degli interessi di mora, facendo riferimento alla prassi commerciale e all’oggetto del contratto; è invece illegittimo fare riferimento, in tale definizione, ai flussi finanziari di cassa e alla verifica sull’esistenza del debito.
Appalti e contratti
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