I criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Il problema fondamentale consiste, invero, nel discriminare i casi in cui la clausola che stabilisce il criterio preferenziale costituisca espressione della facoltà, legittima, di valutare la professionalità specifica, da quelli in cui si traduca nella decisione, illegittima, di restringere la concorrenza a favore di determinate imprese. La clausola inserita nella lex specialis, nel prevedere che “costituisce ulteriore titolo preferenziale l’aver progettato intereventi affini nell’ambito del comprensorio idraulico del t.M.”, non è conforme ai principi di concorrenza e di parità di trattamento che informano la materia dei contratti pubblici.
Appalti e contratti
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