Apertura dei giudici contabili al pagamento della formazione degli autisti scuolabus per mantenimento patente di guida

Dopo alcune posizione restrittive dei giudici contabili, si apre la possibilità per il personale addetto alla guida dei pulmini dello scuolabus di poter far sostenere la spesa a carico dei singoli enti dei costi del rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente CQC.

19 Luglio 2019
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Dopo alcune posizione restrittive dei giudici contabili, si apre la possibilità per il personale addetto alla guida dei pulmini dello scuolabus di poter far sostenere la spesa a carico dei singoli enti dei costi del rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente CQC. Sulla possibilità di finanziare la spesa a carico dell’ente si è espressa in senso favorevole la Corte dei conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con la deliberazione n.16/2019, purché tale formazione non costituisca un espediente per la sola formazione del proprio curriculum.

La normativa di riferimento

Il D. Lgs. 286/2005 subordina, all’art.14, l’attività dei conducenti che effettuano professionalmente il trasporto di persone sia “all’obbligo di qualificazione iniziale” che a quello di “formazione periodica per il conseguimento della carta del conducente”. Il successivo art.19 stabilisce le modalità di conseguimento iniziale della carta del conducente (CQC) tramite corso di qualificazione ed esame di idoneità, mentre l’art.20 stabilisce che tutti i conducenti titolari della CQC sono tenuti al rinnovo della medesima ogni cinque anni a seguito della frequenza obbligatoria di un corso di formazione finalizzato, come precisa il secondo comma, a “perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale”.

Si tratta di un vero e proprio obbligo di formazione sia iniziale che ricorrente, per i soggetti che svolgono un servizio che necessita della massima tutela proprio a garanzia della sicurezza della circolazione e dell’incolumità dei cittadini e appare evidente come tale obbligo si qualifichi come un interesse preminente per il comune nell’ipotesi di qualificazione di un conducente adibito ad un trasporto pubblico, destinato, in particolare, al trasporto di bambini.

La posizione dei giudici contabili

Sulla possibilità del rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente CQC per proseguire con l’attività del trasporto scolastico con risorse a carico dell’ente, si è espressa in senso negativo alcuna magistratura contabile (tra le tante Sez. Contr. Veneto deliberazione n.133/2009; Sez. Contr. Marche nn.37 e 41 del 2013) precisando da un lato l’inesistenza di una norma che ponesse a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l’obbligo di sostenere gli oneri predetti e richiamavano, e dall’altro lato, la sussistenza di un divieto generale di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti, riconducendo a quest’ultimo anche i limiti sanciti dal D. Lgs. 165/2001 ai fini di contenimento della spesa di personale entro i vincoli di finanza pubblica, e la necessità di riferire l’attribuzione di trattamenti economici ai contratti collettivi o individuali e di garantire il necessario rispetto delle disposizioni di varie leggi finanziarie destinate al contenimento della spesa di personale.

A questa posizione altra magistratura contabile (Sezione del Controllo del Piemonte Del. 366/2013) ha precisato che il possesso della

particolare abilitazione per lo svolgimento di un’attività di conducente professionale come un requisito di natura personale per l’esercizio dell’attività per la quale il dipendente è stato assunto, concludeva argomentando che, nell’ipotesi di successiva assegnazione di un lavoratore precedentemente adibito ad altra mansione, gli oneri per il conseguimento della CQC avrebbero dovuto rimanere a carico dell’Ente.

La posizione del Collegio contabile friulano

Pur prendendo atto di questi orientamenti, il Collegio contabile friulano evidenzia che spetta all’ente locale la valutazione in termini di efficienza ed economicità per l’Ente della possibilità di far fronte agli oneri conseguenti al mantenimento della particolare autorizzazione alla guida con le proprie risorse finanziarie dovrà essere ricondotta al ponderato bilanciamento tra la convenienza e necessità di utilizzare una risorsa professionale adibita alla mansione specifica per la quale, in un’ottica di osservanza dell’obbligo di legge e di tutela della sicurezza, può essere ritenuta non irragionevole la copertura del costo con le risorse dell’Ente e la necessità di non accordare benefici ingiustificati, assicurando a dipendenti non coinvolti in modo essenziale nell’espletamento dello specifico servizio il beneficio del finanziamento degli oneri per il conseguimento/mantenimento di un titolo professionale da utilizzare nel proprio curriculum professionale.

In altri termini, il demandare al dipendente l’onere finanziario di una formazione obbligatoria per legge, in particolare per categorie che ordinariamente godono di trattamenti retributivi non elevati, potrebbe realizzare conseguenze irragionevolmente penalizzanti in ipotesi di autisti capaci e scrupolosi nello svolgimento delle proprie mansioni impossibilitati a continuare il servizio per mancanza di risorse finanziarie necessarie al pagamento del corso per il mantenimento della CQC.

Pertanto, una volta osservati gli obblighi derivanti dal coordinamento della finanza pubblica in termini di equilibri di bilancio o di limiti alla spesa del personale, rientra nell’ambito delle scelte discrezionali e organizzative autonome dell’ente, rese esplicite dai requisiti dei bandi di concorso e dalla successiva disciplina dei rapporti di lavoro individuali, valutare se la formazione sia strettamente collegata allo svolgimento ottimale dell’attività che il soggetto deve svolgere a favore dell’ente che, come tale, può essere (o mantenimento della stessa) di cui alla CQC, rivesta semplicemente la natura di un titolo aggiuntivo da inserire nel curriculum personale e in quanto tale non rientri nell’ambito degli obiettivi formativi di miglioramento della qualità del servizio finanziabili con risorse pubbliche finanziata con le relative risorse necessarie o se la particolare autorizzazione.

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