di
Matteo Barbero
Gli enti locali devono chiudere le anticipazioni di tesoreria entro la fi ne dell’esercizio, ma se non ci riescono possono ovviare con una regolazione contabile. In tal caso, però, nel nuovo esercizio, il livello massimo dell’anticipazione deve essere determinato al ribasso considerando la quota non restituita. Con la Faq n. 29, la Commissione Arconet ha formalizzato l’orientamento sulla questione. La risposta richiama preliminarmente il punto 3.26 del principio applicato della contabilità fi nanziaria n. di cui all’allegato 4/2, ai sensi del quale «le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse». L’obbligo di chiusura entro la fi ne dell’esercizio risulta rafforzato dall’art. 69, comma 9, che, per le regioni, afferma: «le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio fi nanziario in cui sono state contratte», ribadendo che, nella disciplina armonizzata, le anticipazioni di tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte. Arconet si sforza comunque di trovare una soluzione, evidenziando che dalle scritture contabili degli enti che, derogando alla regola, alla data del 31/12 non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione. La chiusura contabile dell’anticipazione al 31/12 dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso: a) l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernete il rimborso dell’anticipazione; b) una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a).
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl
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