Anticipazioni di tesoreria e attivazione della verifica da parte del MEF

La rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa, attestata dall’art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, in virtù del quale il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario di un Ente.

16 Ottobre 2020
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La rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa, attestata dall’art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, in virtù del quale il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario di un Ente al verificarsi dei quali le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare la procedura di verifica da parte del MEF sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali. Sono queste la conclusioni della Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.98/2020) in ragione delle consistenti anticipazioni di cassa non restituite dal un ente locale.

La verifica

Il Collegio contabile, in sede di verifica e del disallineamento dei dati riscontrati in un ente locale, ha ribadito l’urgenza di una pronta definizione dell’analisi in corso, con riscontro entro il 31/12/2020, al fine di avere contezza circa la corretta contabilizzazione delle somme ricevute a titolo di anticipazione di tesoreria e del loro utilizzo, alla luce dei disallineamenti rilevati in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni di rimborso del debito per anticipazioni di tesoreria, presumibilmente imputate alla gestione di competenza, piuttosto che alla gestione dei residui, nonché alla cancellazione di residui che sembrerebbe non essere giustificata alla luce della suddetta errata imputazione. Sarà, inoltre cura dell’ente locale richiedere e produrre l’attestazione da parte dell’Istituto tesoriere, circa la rispondenza degli importi concessi e rimborsati, per ciascuna annualità oggetto di verifica.

La natura dell’anticipazione di tesoreria

I giudici contabili laziali evidenziano come, ’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui un ente può ricorrere per far fronte a momentanei problemi di liquidità e che, dai dati – seppur parziali – forniti e dalla situazione ad oggi rilevata, il ricorso a tale istituto da parte dell’Ente sia stato tutt’altro che fisiologico. Dal 2015 al 2018, difatti, l’Ente vi ha fatto sempre ricorso per tutti i giorni dell’anno (365 gg.), con cospicui importi non restituiti al 31/12 e maturando rilevanti somme a titolo di interessi passivi al 31/12. Ai sensi del principio contabile 3.26 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

In linea generale, l’utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti, esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell’Ente, e ciò non solo per l’aggravio economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi. Nel caso di specie, non vi sono dubbi sul fatto che, la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e che, invece, lo stesso costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l’Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere.

Le conseguenze

Il Collegio contabile conclude evidenziando come, nei casi più gravi, una continua e perdurante anticipazione di tesoreria non restituita alla fine di ogni anno, potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell’articolo 119 della Costituzione. Rammenta, infine il Collegio contabile, come la rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa è anche attestata dall’art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, in virtù del quale il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario di un Ente al verificarsi dei quali le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare la procedura di verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali.

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