di Elena Brunetto
Gli enti locali alle prese con l’anticipazione di liquidità, il nuovo strumento introdotto dai commi 849 e seguenti dell’art.1 della legge n.145/2018 (legge di Bilancio 2019) stanno evidenziando alcune problematiche per la contabilizzazione delle poste sui loro bilanci. La norma consente agli enti di attivare l’anticipazione anche nelle more di approvazione del bilancio, considerata la proroga dello stesso alla data del 31/03/2019, successiva al termine del 28 febbraio previsto per l’anticipazione. In ogni caso gli enti dovranno, se ancora in assenza di bilancio, prevedere le poste nello strumento in corso di predisposizione oppure, se il bilancio risultasse già approvato, adottare le necessarie variazioni per l’iscrizione delle poste medesime. E proprio l’iscrizione delle necessarie voci a bilancio sta creando preoccupazioni. Il Piano dei conti integrato per gli enti locali prevede infatti l’iscrizione delle entrate per le anticipazioni, concesse da soggetti diversi dal tesoriere comunale, al Titolo 6 – Entrate da Accensione di prestiti – Accensione di prestiti a breve termine (II livello) – Anticipazioni (III livello) – Anticipazioni a titolo oneroso (IV livello). Sul fronte della spesa, la restituzione dell’anticipazione, che ricordiamo deve avvenire entro il termine dell’esercizio 2019, risulta da iscrivere al Titolo 4 – Spese per Rimborso Prestiti – Rimborso prestiti a breve termine (II livello) – Chiusura Anticipazioni (III livello) – Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso (IV livello). Il problema sorge analizzando la tabella relativa alla dimostrazione degli equilibri di bilancio (All.9 – bilancio di previsione), da cui emerge che le spese iscritte al titolo 4 possono essere finanziate esclusivamente con entrate correnti, con eventuali quote del risultato di amministrazione per rimborso prestiti, con entrate di parte capitale destinate a tali spese in base a specifi che disposizioni di legge o dei principi contabili e con entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti. Secondo tale prospetto, non risulta quindi possibile utilizzare le entrate da Anticipazioni a fi nanziamento delle poste per la chiusura delle anticipazioni medesime in corso d’esercizio. Ciò appare paradossale, considerato che l’anticipazione di liquidità, così come prevista dalla legge di Bilancio 2019, si confi gura come operazione assolutamente analoga all’anticipazione di tesoreria per la quale le scritture contabili previste al titolo 7 dell’entrata e al titolo 5 della spesa, garantiscono il necessario pareggio. Nel caso in cui le poste non potessero essere iscritte a bilancio a pareggio delle corrispondenti voci di restituzione, le stesse non potrebbero essere utilizzate dagli enti, considerato che gli stessi dovrebbero individuare nuove e specifi che risorse di parte corrente per la relativa copertura. Trattandosi di un importate strumento che consente agli Enti che presentano carenza di liquidità di disporre di fondi per il pagamento dei debiti pregressi con notevoli risparmi in termini di oneri fi nanziari, considerati i tassi di interessi decisamente più convenienti rispetto ai costi dell’anticipazione di Tesoreria mediamente a carico degli Enti stessi, risulta pertanto necessario e urgente un chiarimento in merito che possa risolvere la problematica.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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