Ancora sul welfare integrativo e sull’impatto sui limiti del fondo accessorio

16 Febbraio 2024
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La divergenza dalle indicazioni dei giudici contabili con quelle indicate dal MEF sui limiti del salario accessorio in caso di destinazione delle risorse decentrate al salario accessorio, continua ad essere oggetto di richiesta di chiarimenti. La Corte dei conti per il Piemonte (deliberazione n.14/2024) aderisce alle indicazioni degli altri giudici contabili in merito all’esclusione delle somme destinate al welfare integrativo di parte delle risorse del fondo decentrato, precisando che dette somme sono da escludere, in quanto finalizzata ad attività di natura assistenziale, dai limiti previsti di crescita dei fondi così come stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ma non risponde alla domanda se una eventuale somma integrata del fondo decentrato con risorse di bilancio finalizzate esclusivamente al welfare integrativo si possono escludere ex ante dal fondo integrativo.

Le domande del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili due quesiti. Il primo se le somme destinate al finanziamento del welfare provenienti dal fondo risorse decentrate siano o meno da includere nel tetto del salario accessorio e se, in tale ambito, assuma un rilievo il fatto che le stesse erano già previste nello stesso oppure derivano da aumenti disposti in applicazione del CCNL. Il secondo dubbio riguarda la possibilità di dare corso all’aumento delle risorse per il welfare finanziate, in deroga al tetto del salario accessorio, dagli incrementi previsti dal CCNL, a condizione che l’ente garantisca il rispetto del tetto di spesa del personale e la conseguente inclusione di queste somme nella base di calcolo per determinare le capacità assunzionali al fine di evitare scelte elusive dei vincoli complessivi e di carattere generale dettati dall’ordinamento , ovvero se a tal fine è necessario, in aggiunta, che queste misure di carattere generale vadano integrate con iniziative ulteriori assunte o da assumere da parte dell’ente per la razionalizzazione della spesa e per il contenimento degli oneri per il personale.

Le indicazioni del Collegio contabile

Premettono i giudici contabili come le risorse destinate alla previdenza integrativa rientrano negli aggregati finanziari che compongono la spesa di personale, al pari delle altre voci di natura contributiva o previdenziale che la legge pone a carico del datore di lavoro pubblico ai fini del rispetto del principio di riduzione tendenziale della spesa di personale. In merito alla possibilità di poter finanziare risorse aggiuntive nel fondo decentrato da finalizzare al welfare integrativo la risposta non può essere resa, in quanto si è in presenza di modalità attuative la cui competenza è in capo alle decisioni autonome dell’ente locale, non potendo la Corte fornire risposte consulenziali. Inoltre, ’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell’attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN.
In merito all’assoggettabilità delle risorse stanziate con relativa distribuzione al welfare integrativo, il Collegio contabile si conforma ad altri pareri delle Sezioni Regionali, precisando che esse non rientrano nel limite di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 le erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale.

La posizione del MEF

Pertanto, non vi sono dubbi sul fatto che l’utilizzazione delle risorse per il welfare non devono essere considerate soggette ai limiti di crescita dei fondi accessori del valore stanziato nell’anno 2016, ma altra cosa è lo stanziamento di risorse variabili a bilancio che incrementano il fondo integrativo anche se tale aumento è destinato al welfare. La questione è stata oggetto di specifico parere della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 228052 del 18/09/2023, secondo cui in sede di costituzione del fondo gli enti non possono aggiungere risorse variabili soggette ai limiti qualora tali da rendere il fondo accessorio complessivo superiore a quello stanziato nel 2016 e ciò a prescindere da una eventuale sua destinazione a risorse contributivo-previdenziali o di natura assistenziali. Infatti, se si dovesse acconsentire una citata lettura in tal senso si verrebbero ad eludere proprio i limiti finanziari per la concessione di benefici con carattere di welfare, ossia ogni amministrazione potrebbe appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

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