ANCI Risponde – Il pagamento dei diritti di autore

Alex 1 Popa 2 31 Luglio 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

L’ANCI risponde al seguente quesito.

DOMANDA:

Si chiede di conoscere se il mero versamento dei diritti di autore alla SIAE sono soggetti o meno agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed, in caso affermativo, a quale specifico articolo del suddetto decreto legislativo fare riferimento. Si chiede, altresì, se il versamento medesimo è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, con relativa acquisizione del Cig presso l’ANAC, ed alla richiesta del Documento unico di regolarità contributiva. Invero, l’art. 180 della legge n. 633/1941 sul dritto d’autore attribuisce alla SIAE (ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell’art. 1 della legge n. 2/2008) in via esclusiva l’attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. Rientra quindi nei compiti istituzionali della SIAE l’attività, tra l’altro, di riscossione dei relativi proventi il cui versamento si configura come obbligo derivante dalla legge. Non pare pertanto che il pagamento dei diritti d’autore alla SIAE possa farsi rientrare nell’ambito delle procedure di appalto che, diversamente, comporterebbero la richiesta di Cig e Durc, nonché l’osservanza dei connessi obblighi di trasparenza. In tal senso, peraltro, è l’avviso della stessa SIAE laddove ritiene che le su richiamate proprie funzioni non configurano attività economiche riconducibili alle previsioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari né a quelle sul DURC.

RISPOSTA:

Si conferma l’esattezza di quanto sostenuto dalla SIAE. Infatti la Legge n. 633/1941, all’articolo 180, attribuisce alla SIAE in via esclusiva l’attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. Nei compiti istituzionali della SIAE rientra l’attività di concessione di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere tutelate, nonché l’incasso dei proventi derivanti. In tale ambito non si configurano attività economiche, di acquisizione di beni e servizi, riconducibili alle previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, commi 1175-1176 (DURC), né al Decreto Legislativo n. 33/2013 (obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), né alla Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). In particolare, in merito all’obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti prevista dall’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., esso è da escludere ai sensi del paragrafo 3.6 “Tracciabilità dei soggetti pubblici” della determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale stabilisce che “[…] è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perchè tale trasferimento d fondi è comunque tracciato”.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento