ANCI Risponde – Affidamento diretto manifestazioni culturali

L’ANCI Risponde al seguente quesito avanzato da un Comune.

DOMANDA:

Questo Comune ogni anno in estate effettua delle manifestazioni sia di musica leggera sia folcloristiche. Si chiede se si possa affidare tali manifestazioni a gruppi folk e/o di musica leggera regolarmente registrati presso l’ufficio delle entrate come onlus.

RISPOSTA:                                     

Non è di ostacolo alla qualificazione economica di un servizio il fatto che questo sia svolto da un’associazione priva di finalità lucrative, ovvero che riguardi attività di natura sociale, culturale o ricreativo, occorrendo valutare l’impatto che dette attività possono avere sull’aspetto della concorrenza e della redditività (si vedano, ai fini della qualificazione economica di un servizio, C.d.S. n. 5072/2006, n. 6529/2010, e comunicazione Autorità garante della concorrenza del 16.10.2008). Inoltre, anche i soggetti no profit rivestono la qualità di impresa, rientrando in tale nozione qualunque entità che svolga un’attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dalla sua natura giuridica e anche se questa non persegua uno scopo di lucro (si veda Autorità per i contratti pubblici, parere 8 luglio 2010). Con riguardo alle onlus, si ritiene che le particolari agevolazioni di detti organismi (in particolare sotto l’aspetto fiscale, tributario, ecc.), non costituisca una deroga alla applicazione dei principi dettati dall’art. 27 del Codice in materia di contratti esclusi. Stanti le considerazioni che precedono, si ritiene da un lato, che l’affidamento diretto della gestione della manifestazione culturale alle onlus di cui al quesito contrasti con i principi di concorrenza, di economicità, di trasparenza, in materia di appalti pubblici, in quanto l’ente dovrebbe esperire una procedura di evidenza pubblica; dall’altro si evidenzia che, rappresentando la manifestazione un’articolazione della categoria 26 dell’allegato II B del Codice, essa è soggetta esclusivamente all’art. 27 del Codice, che prevede: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto”.

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