Anci – nota informativa su spese e assunzioni del personale

Piccoli Comuni – Corte dei Conti, nota informativa Anci su spese e assunzioni del personale

Pubblichiamo una nota informativa sulle spese ed assunzioni di personale nei piccoli Comuni alla luce degli ultimi interventi normativi e delle ultime pronunce della Corte dei Conti.

La legge n. 44/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

Si rende noto agli Enti che la legge n. 44/2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (semplificazione fiscale), ha apportato una serie di modifiche alle vigenti disposizioni in materia di limiti alle assunzioni e spese di personale negli Enti Locali. Significative novità riguardano gli Enti non sottoposti al patto di stabilità. Le principali novità sono contenute nell’articolo 4 ter del Decreto Legge n. 16/2012:
– Limiti di spesa:
In particolare al comma 11 viene modificato il comma 562 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui, ferma restando la possibilità di copertura integrale del turn over, viene modificata l’annualità di riferimento entro la quale contenere la spesa di personale, non più il 2004 ma il 2008.

– Assunzioni di personale con rapporto di lavoro:

Al comma 12, viene modificato il comma 28 dell’articolo 9 del Decreto – legge n. 78/2010 per cui, fermo restando il vincolo di ridurre la spesa per il personale flessibile definito dal citato comma 28 viene introdotta, a regime, una deroga per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; per tali assunzioni il limite definito dal comma 28 (50% della spesa sostenuta nel 2009 o – in assenza di spesa nel 2009 – nel triennio 2009-2010) può essere superato.

Le spese per lavoro flessibile afferenti a tali settori dunque non vanno conteggiate nella spesa per lavoro flessibile ai fini del rispetto del comma 28; resta fermo che comunque la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2009. Si rammenta agli Enti che per quanto riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali a termine, le modifiche contenute nel comma 13, che ha riscritto il comma 6-quater dell’articolo 19, del d. lgs n. 165/2001, non riguardano gli enti nei quali non è istituita la qualifica dirigenziale; per tali Enti infatti vigono le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 e le conseguenti disposizioni regolamentari.

La Delibera Corte dei Conti Sez. Riunite, n. 11/2012

La Corte dei Conti – Sezioni Riunite – chiamata recentemente ad esprimersi in merito ai limiti alla spesa per lavoro flessibile, è intervenuta con parere n. 11/2012 sul vincolo del turn over applicabile agli Enti locali non sottoposti al Patto di stabilità ed ha affermato che: “l’art. 14 comma 9 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.”.
Si ritiene tuttavia che il limite in materia di assunzioni a tempo indeterminato al momento vigente per gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità è ancora quello recato dal comma 562, articolo 1 della legge n. 296/2006.
Infatti, ad oggi, non è mutato il quadro normativo di riferimento in relazione al quale la stessa Corte ha in precedenza affermato che, per gli Enti non sottoposti al Patto, trova applicazione il citato comma 562 (delibere: n.3/2011 e n. 4/2011 e delibera 20/2011). In particolare, con la delibera 3/2011, la Corte ha avuto modo di sottolineare che: “il diverso regime appare ragionevole, in quanto ritenere che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del venti per cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di effettuare sostituzioni del personale che cessa, con effetti paradossali per gli enti che hanno un numero ridotto di dipendenti” . Il comma 562 dell’articolo unico della finanziaria 2007 è stato modificato dalla legge n. 44/2012 solo ed esclusivamente nella parte relativa al limite generale della spesa di personale mentre resta immutato per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere effettuate “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA