Anche la spesa finanziata dalla regione entra nel computo del personale a tempo determinato

L’art. 4, comma 102, lett. b) della legge 183/2011 ha stabilito che, con decorrenza 1.1.2012, anche per gli enti locali trova applicazione la disposizione di cui all’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, il quale limita al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, i costi derivanti dal personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuata.
In conformità ai principi generali di universalità, unità e integrità, i quali sono alla base della redazione del bilancio, nell’effettuare il predetto computo l’amministrazione è tenuta ad includervi anche la spesa del personale a tempo determinato che è stata finanziata interamente dalla regione.
Così ha stabilito la Corte dei conti, nella deliberazione n. 170 del 5.9.2012.
La Corte ha evidenziato che la finalità della norma è quella di attuare il contenimento di specifiche voci di spesa del personale delle amministrazioni pubbliche.
Dall’altro lato è stato rilevato che il bilancio di una amministrazione deve rispettare i principi generali di contabilità e primo fra tutti quello di unicità. Conseguentemente il complesso delle entrate deve essere utilizzato per far fronte al complesso delle spese; solo il legislatore può disporre che vengano inserite a bilancio voci che ne sarebbero escluse o sottrarre voci che sarebbero naturalmente incluse.
Da quanto esposto deriva che le amministrazioni non possono arbitrariamente non conteggiare (ai fini della riduzione della spesa) quanto impegnato per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e tali considerazioni valgono anche qualora la spesa sia interamente finanziata tramite contributi regionali.

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