Le garanzie fideiussorie solidali rilasciate dai Comune in favore di società o associazioni sportive devono essere conteggiate nei limiti di cui all’art.207, comma 4, del Tuel secondo cui “gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite”. La corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n.132/2020) ha giudicato non conforme alla normativa il mancato conteggio da parte di un comune della garanzia prestata ai fini del calcolo del limite di indebitamento, non essendo valida la giustificane addotta secondo la quale l’ente non avrebbe stipulato la polizza fideiussoria a proprio nome, in quanto datore solidale di garanzia.
Il caso
A seguito di un contratto di concessione di costruzione e gestione, è stata affidata ad una società sportiva “la progettazione, realizzazione e gestione di un centro sportivo su area di proprietà del Comune”, con approvazione da parte del Consiglio comunale nel concedere una fidejussione solidale (in qualità di datore solidale) nei confronti di un istituto di credito. A seguito di istruttoria del magistrato contabile, il comune ha confermato il rispetto dei parametri previsti dagli articoli 204 e 207 del TUEL, che rispettivamente individuano, fra le altre cose, le modalità di calcolo del limite di indebitamento ed i presupposti che consentono il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi. Tuttavia, con riferimento al rispetto del requisito di cui al c. 4 art. 207 T.U.E.L., secondo cui “gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite”, il comune, nella medesima nota di risposta, ha dichiarato di non aver conteggiato la garanzia prestata ai fini del calcolo del limite di indebitamento poiché l’ente non avrebbe stipulato la polizza fideiussoria a proprio nome, ma sarebbe solo un datore solidale di garanzia. Il comune ha comunque riferito che, anche tenendo conto della garanzia prestata, il limite di indebitamento risulterebbe in ogni caso preservato.
Sempre un tema di fidejussioni il comune ha evidenziato come, a seguito di un contratto di finanza di progetto, sia stato deliberato dal Consiglio comunale di concedere una fideiussione ventennale a garanzia (in solido) del mutuo acceso, dalla società sportiva aggiudicataria dell’intervento di riqualificazione di un centro sportivo, con l’Istituto per il credito sportivo. Nella risposta istruttoria il Comune di Bollate ha riferito anche di avere accantonato nel proprio bilancio un fondo rischi e spese per far fronte ad eventuale richiesta di assolvimento solidale del pagamento della rata del mutuo pari a 90.000 euro e pertanto non si è tenuto conto ai fini della determinazione dei limiti dell’indebitamento.
In altri termini, entrambe le garanzie rilasciate dal comune non sono state conteggiate nel limite di indebitamento, ma mentre per la prima, già attiva, non è stato effettuato alcun accantonamento, per la seconda è stato effettuato un accantonamento parziale, pari a euro 90.000.
Le indicazioni del Collegio contabile
Secondo i giudici contabili lombardi la contrazione di debito da parte delle amministrazioni pubbliche è, in generale, sottoposta a stringenti limiti sia a livello costituzionale, come lo è la normativa in tema di prestazione di garanzie, in quanto gli effetti sugli equilibri di bilancio, in caso di escussione delle garanzie prestate, sono analoghi e, pertanto, non solo è vietato il rilascio di garanzie nei confronti delle società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi, ma in ogni caso le garanzie prestate concorrono alla determinazione del limite di indebitamento a meno che l’ente non abbia proceduto ad accantonare l’intero importo del debito garantito. Nel caso, poi, come quello in esame, in cui il destinatario della garanzia sia un soggetto terzo, gli enti locali possono concedere la garanzia solo nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 207, co, 3 del d.lgs. n. 267/2001, a norma del quale il mutuo deve essere destinato alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché “a) il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell’opera”.
In conclusione, il Collegio contabile richiama il comune al pieno rispetto dei presupposti di cui all’art. 204 e 207 TUEL ed, in particolare, della necessità che, prima del rilascio della garanzia, venga stipulata con il beneficiario della stessa una convenzione conforme alle previsioni del terzo comma dell’art. 207 TUEL, nonché della necessità che tutte le garanzie prestate siano conteggiate ai fini della determinazione del limite di indebitamento, a meno che l’ente non abbia proceduto ad accantonare un importo pari all’ammontare del debito garantito.
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