Anche la difficile esazione dei crediti verso le PA deve essere sottoposta a svalutazione per il principio di prudenza

In sede di controllo la Corte dei conti della Campania non condivide l’impostazione adottata dal Comune che, nonostante la difficile esazione di alcuni crediti classificabili come verso altre Pubbliche Amministrazione non erano state sottoposte a svalutazione…

11 Settembre 2018
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In sede di controllo la Corte dei conti della Campania (deliberazione 05/09/2018 n.103) non condivide l’impostazione adottata dal Comune che, nonostante la difficile esazione di alcuni crediti classificabili come verso altre Pubbliche Amministrazione non erano state sottoposte a svalutazione.

Il FCDE

Secondo il Collegio contabile il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall’esempio n. 5, con riferimento sia all’accantonamento nel bilancio di previsione, sia all’accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione. L’introduzione di tale istituto contabile, versione più rigorosa del Fondo svalutazione crediti, è stata dettata dalla necessità di frenare l’accumulo di residui attivi di parte corrente, comprendenti quote di dubbia riscossione, a fronte delle quali non venga costituito un limite alla spesa. La sovrastima delle entrate favorisce la formazione di bilanci di previsione formalmente in pareggio, ma sostanzialmente in disequilibrio di parte corrente. L’obbligo di costituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto, impedisce di spendere immediatamente somme difficilmente incassabili.

Il Comune ha considerato quale voce su cui effettuare la svalutazione quella intestata alle quote di ristoro ambientale, allocata al Titolo III, Entrate extra-tributarie.

La motivazione della non inclusione di tale voce nel calcolo del FCDE, riportata in fase istruttoria e sostenuta nelle memorie illustrative, attiene alla inclusione delle stesse tra i “crediti verso altre pubbliche amministrazioni” per le quali il principio contabile prevede la non assoggettabilità a svalutazione. Inoltre, si aggiunge che “la dichiarazione di adeguatezza del FCDE è attribuita alla competenza del Responsabile della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione e alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del Responsabile del servizio economico-finanziario dell’Ente”. Infine il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:
a) crediti verso altre P.a.;
b) entrate assistite da fideiussione;
c) entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
d) entrate riscosse per conto di un altro Ente locale;
e) altre entrate secondo la valutazione motivata dell’Ente.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili campani ai crediti esclusi dalla svalutazione, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, devono essere applicati i principi contabili ante riforma e, in particolare, il principio della prudenza.

L’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali – 12 marzo 2008 – esplicita tale principio nei punti 68 e seguenti:

68. Il principio della prudenza deve trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio.
69. Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo amministrativo considerato e le spese nel limite degli impegni sostenibili. 70 Nel rendiconto il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. Le componenti negative devono essere contabilizzate anche se solo presunte. 71. Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente locale e rendono il sistema di bilancio inattendibile”.

Inoltre, avuto riguardo all’accertamento, “14 I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione ….. ….Il principio della prudenza, invece, richiede che si provveda contemporaneamente ad istituire, dal lato della spesa, uno specifico intervento a titolo di “Fondo svalutazione crediti”, per provvedere quindi allo stralcio, dal conto del bilancio, di tali tipologie di crediti e la loro iscrizione nel conto del patrimonio ….. Tale modalità risponde al principio dell’effettività dell’equilibrio finanziario. 15 Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l’ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili”.

I postulati sono ripresi nel principio contabile applicato riguardante la contabilità finanziaria All. 4/2 il quale, inoltre, al punto 9.1 esplicita “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio”.

Ora, è indiscusso come i citati crediti non vengono incassati regolarmente e, a fronte di tali difficoltà, l’Ente ha, infatti, intrapreso molteplici azioni legali, a partire dal 2013, per il recupero delle stessi.

Conclusioni

Sul punto conclude il Collegio contabile come, richiamando il principio di prudenza, e persistendo il mancato incasso delle quote di ristoro, almeno dal 2012 ad oggi, si prescrive all’ente locale di effettuare un accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione 2018, anche in relazione alla voce quota di ristoro 2018 (oltre quella già esistente), tramite opportuna variazione di bilancio, con possibilità da parte dell’ente locale di utilizzare i criteri descritti dal principio contabile applicato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e la gradualità dell’accantonamento a preventivo concessa dalla legge 205/2017. In altri termini, l’ente dovrà calcolare l’incidenza della riscossione (c/competenza+c/residui per gli anni ante riforma e c/competenza per gli anni post riforma) sugli accertamenti di competenza, ne quantifica la media del quinquennio chiuso e ne individua la percentuale di complemento a 100, che moltiplicata per gli stanziamenti determina l’accantonamento minimo. Non presentando incassi per il quinquennio precedente, l’Ente dovrà appostare in bilancio il 100% della quota di ristoro 2018, che avvalendosi della richiamata legge di bilancio 2018 potrà ridurre ad almeno il 75%.

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