Anche i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze provvisoriamente esecutive devono essere riconosciuti in Consiglio comunale

Avuto riguardo ai debiti fuori bilancio l’art.194, comma 1, Tuel statuisce che “Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive”.

21 Maggio 2018
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Il principio contabile di cui all’allegato 4/2, del d.lgs. 118/2011, al punto 5.2, lett. h) precisa che “in attesa degli esiti del giudizio, ovvero di una sentenza passata in giudicato, in genere non sorgono obbligazioni giuridicamente perfezionate a carico dell’ente. Pertanto, in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l’impegno nelle scritture contabili, non può formarsi un debito fuori bilancio”.
Avuto riguardo ai debiti fuori bilancio l’art.194, comma 1, Tuel statuisce che “Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive”.
Precisati i riferimenti legislativi un comune chiede ai giudizi contabili quale azione deve porre in essere in caso di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ma che sia stata opposta dall’amministrazione in appello in considerazione della sua ritenuta non fondatezza. In considerazione della citata impugnazione, il comune istante ha evidenziato, in coerenza con il citato principio contabile, che impone all’ente locale, in presenza di una sentenza non passata in giudicato, di non effettuare il riconoscimento di un debito fuori bilancio non ancora esistente, ma di provvedere al solo accantonamento per rischi da contenzioso secondo una stima prudenziale del valore economico di probabilità di soccombenza.

Le indicazioni del Collegio contabile laziale

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione 07/05/2018 n.38 risponde alla domanda del comune, partendo da una fondamentale distinzione in tema di esecutività ed inoppugnabilità delle sentenze.
Le disposizioni legislative impongono al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell’art.194, comma 1, D.Lgs.267/00. Tale riconoscimento, la cui discrezionalità è assente in quanto il giudice che ha emesso la sentenza ha già quantificato l’ingiustificato arricchimento e l’importo che l’ente locale deve versare, permette in ogni caso all’Organo consiliare di individuare le risorse economiche di bilancio cui farvi fronte, ma soprattutto consentendo di acquisire cognizione delle cause che ne hanno determinato l’insorgenza e di eventuali responsabilità soggettive nella sottostante violazione delle norme contabili, rendendo in tal modo tracciabile l’operazione di regolarizzazione e possibile la comunicazione alla competente Procura contabile, prevista dall’articolo 23 della legge n. 289/2002, a fini di accertamento di eventuali addebiti erariali.
Precisata l’obbligatorietà del riconoscimento da parte del Consiglio comunale, il Collegio contabile evidenzia come il presupposto del riconoscimento sia dato, non già dalla sentenza divenuta non più impugnabile, bensì dalla sentenza esecutiva, intendendosi per tale qualsivoglia decisione dell’autorità giudiziaria che, riconoscendo la fondatezza e la sussistenza della pretesa creditoria, abiliti la controparte all’esercizio delle azioni di esecuzione forzata nei confronti dell’ente debitore. Inoltre, a differenza del precedente ordinamento, il quale distingueva tra sentenze provvisoriamente esecutive e sentenze definitive, il nuovo codice di rito attribuisce ordinariamente immediata esecutività alle sentenze di primo grado, salva la possibilità di ottenerne la sospensione, previa apposita istanza, da proporsi con l’impugnazione principale o con quella incidentale.
Pertanto, secondo il Collegio contabile, essendo per disposizione legislativa il Consiglio comunale chiamato a riconoscere il debito da sentenze esecutive, anche in presenza di una sentenza pur immediatamente esecutiva ma opposta dall’ente locale, tale obbligo permane nella sua pienezza. Anzi, in riferimento ai principi contabili, viene precisato che l’ente coinvolto in contenziosi a rischio di soccombenza, ivi compresi quelli che hanno già comportato l’emanazione di una sentenza sfavorevole, è tenuto ad accantonare risorse a titolo di fondo rischi vincolabile in avanzo, allo scopo di tenere indenne il bilancio da sopravvenienze negative che possano comprometterne prospetticamente l’equilibrio (vedi regola n. 5.2, punto 3, lettera h) del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011). Si è in presenza, di un debito fuori bilancio inserito unitamente ai debiti da “sentenza non definitiva e non esecutiva” ma, che a differenza delle sentenze di primo grado non sospese, sono prive di esecutività.
In altri termini, essendo le sentenze di primo grado immediatamente esecutive, non è sufficiente che le stesse siano impugnate per non portarle quale riconoscimento in Consiglio comunale, ma è fondamentale che le stesse siano state sospese, in quanto solo la sospensione della sentenza la priva della sua esigibilità e del conseguente suo riconoscimento da parte dell’Organo consiliare.

Sul pagamento della sentenza prima del suo riconoscimento

Dopo aver il Collegio contabile evidenziato l’obbligo del riconoscimento in Consiglio comunale anche delle sentenze provvisoriamente esecutive (ossia non sospese ma impugnate), conferma l’impossibilità da parte della dirigenza dell’ente di poter procedere al loro pagamento anche prima del loro riconoscimento. Sul punto si sono formati due diversi orientamenti:

  • un primo orientamento ha ammesso il pagamento immediato in caso di inerzia da parte del Consiglio comunale che abbia fatto decorrere inutilmente i 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva (tempo che segna anche l’obbligatorio riconoscimento da Consiglio comunale), giustificando il pagamento al fine di evitare spese addizionali per i provvedimenti esecutivi potenzialmente attivabili dal creditore (ex multis Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 2/2018/PAR; Sezione regionale di controllo Liguria deliberazione n. 73/2018);
  • un secondo orientamento che ha demandato al solo Consiglio comunale l’obbligo del preventivo riconoscimento prima del pagamento (ex multis Regione Siciliana deliberazioni n. 80/2015/PAR e n. 18/2016/PAR; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni n. 83/2010/PAR e n. 29/2018/PAR).

La Corte laziale conferma come orientamento prevalente quello dell’obbligatorio preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio comunale. Va precisato come tale orientamento sia stato recentemente riconosciuto anche dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.4/2018) la quale ha precisato come “la procedura da seguire per ricondurre nella contabilità dell’Ente i debiti fuori bilancio consiste nel riconoscimento, in via esclusiva e non delegabile, da parte dell’organo consiliare di quest’ultimo che, con apposita delibera, accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, quindi, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento”. Precisando, inoltre che “la copertura del debito avvenga con il riconoscimento di legittimità, in qualsiasi momento questo si determini”.

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