Ammissibile l’appello di Equitalia subentrata ai precedenti riscossori

Con comunicato del 09/07/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Oggi) rende noto che:

Il servizio nazionale di riscossione dei tributi e delle altre entrate pubbliche, come noto, è stato riformato dal DL n. 203/2005 mediante l’abolizione dell’anteriore sistema di concessione di tale servizio ai privati, essendosi previsto il conferimento della relativa potestà all’Agenzia delle Entrate, la quale l’ha esercitata mediante attribuzione a società di capitali (prima Riscossioni Spa, poi Equitalia Spa) specificamente costituita con capitale pubblico a tal scopo.

Più precisamente, il primo comma del cennato decreto legge del 2005 aveva disposto – a decorrere dal 1° ottobre 2006 – l’attribuzione delle funzioni del servizio nazionale della riscossione all’Agenzia delle Entrate, da esercitare attraverso la società indicata dal comma 2, ossia Riscossioni Spa, la quale, però, non ha trovato disciplina nella legge, ma – come afferma la sentenza in commento – “nelle corrispondenti operazioni organizzative di autonomia statutaria (e di diritto comune) finalizzate a definire i successivi assetti della società, anche mediante partecipazioni”.

Ne consegue, ad avviso della sentenza della Corte di legittimità in nota, che l’originaria denominazione di Riscossioni Spa è divenuta quella di Equitalia Spa tramite una modifica che, ancora per la sentenza in nota, seppure non prevista dal citato articolo 3, ha trovato implicito avallo nella legislazione successiva quando l’articolo 39, comma 5, del Dl n. 159/2007 ha inserito il comma 7-ter nell’articolo 3, che esplicitamente fa riferimento per l’attribuzione di nuovi strumenti finanziari, da parte di Equitalia Spa, a coloro che avessero ceduto le anteriori quote di capitale o i rami aziendali a Riscossioni Spa.

 Questo panorama normativo viene interpretato dalla pronuncia in commento per dimostrare la continuità soggettiva degli agenti della riscossione, cercando conferma di tale trasferimento di potestà pubbliche nella pubblica conoscenza dello statuto di Equitalia disponibile alla consultazione sul sito internet della società, con l’effetto di aver considerato del tutto infondata la pronuncia del giudice di appello sull’impossibilità pel contribuente, in mancanza di prova del relativo titolo di legittimazione, di conoscere il soggetto titolare del rapporto processuale.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, i concessionari privati (come quello chiamato nel giudizio di primo grado) non avevano più la potestà di emissione delle cartelle di pagamento in quanto tale potestà è stata trasferita alla società a capitale pubblico prevista dalla riforma prima delineata, ossia in una delle società costituite partecipate al 100% da Equitalia Spa (già Riscossioni Spa), ognuna delle quali ha un proprio ambito di attribuzione territoriale.

Il giudice territoriale di seconda istanza aveva, però, concordato con la tesi del contribuente che l’appello proposto da tale società partecipata da Equitalia fosse inammissibile in quanto il precedente agente della riscossione era da considerarsi soggetto estinto come previsto dall’articolo 110 del codice di rito civile secondo cui, come noto, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti.

 La soluzione ermeneutica prescelta dalla sentenza in commento è stato, invece, quello dell’ammissibilità dell’appello proposto dalla società partecipata da Equitalia a seguito dell’avvenuta successione ope legis nei singoli rapporti controversi che facevano capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione, la quale successione risulta regolata dall’articolo 111 cpc, il quale prevede al primo comma che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

La sentenza della Corte regolatrice del diritto in commento ritiene applicabile il secondo comma del citato articolo 111 (per il quale, se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto), desumendo che “ove una norma abbia semplicemente concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite” ad altro, il conferitario delle potestà pubbliche è legittimato a subentrare non soltanto nel rapporto sostanziale, ma anche in quello processuale.

A tal fine, la pronuncia del Supremo collegio ricorda la vicenda del trasferimento di funzioni tra il ministero delle Finanze (poi confluito nel ministero dell’Economia e delle Finanze) e le Agenzie fiscali, risolte dalle sezioni unite n. 3116/2006, nel senso che gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate sono subentrati a quelli dei dipartimenti delle Entrate, e dalle sezioni unite civili n. 6774/2003.

 Peraltro è da rilevare l’apodittica affermazione della sentenza in rassegna per la quale la valenza pubblica delle funzioni esercitate dalle società partecipate da Equitalia Spa, “nulla toglie al fatto di non essere il soggetto ricorrente annoverabile – giustappunto in quanto s.p.a. – nell’alveo delle pubbliche amministrazioni erariali, alle quali soltanto si riferisce (anche se organizzate in modo autonomo) la previsione circa la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio per il tramite dell’avvocatura dello stato”.

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