Ammissibile la richiesta del consigliere degli atti della società che ha fruito dell’agevolazione della TARI

La richiesta di accesso agli atti di una società che ha beneficiato delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti, non può essere opposta dall’ente locale al consigliere, né esiste un contro interessato cui notificare la sentenza in caso di cessata materia del contendere nel caso in cui l’ente abbia evaso la documentazione richiesta.

10 Maggio 2021
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La richiesta di accesso agli atti di una società che ha beneficiato delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti, non può essere opposta dall’ente locale al consigliere, né esiste un contro interessato cui notificare la sentenza in caso di cessata materia del contendere nel caso in cui l’ente abbia evaso, nel corso del giudizio, la documentazione richiesta. Infatti, il diniego all’accesso agli atti del consigliere comunale, su un presunta salvaguardia al diritto alla riservatezza del contro interessato, è da considerarsi illegittimo stante l’obbligo previsto dal testo unico di riservatezza del consigliere. Queste sono le conclusioni del Consiglio di Stato contenute nella sentenza n.3161/2021 che ha annullato la sentenza di primo grado che aveva, invece, giudicato inammissibile il ricorso e notificato la sentenza al contro interessato.

Il fatto

Alla richiesta di un consigliere comunale della documentazione comprovante le agevolazioni sul pagamento della TARI di una società, gli uffici hanno opposto la mancanza di interesse e, soprattutto, la violazione della riservatezza sulla documentazione. Il consigliere ha ricevuto la documentazione richiesta, solo nella fase di pendenza del ricorso davanti al giudice amministrativo di primo grado. Quest’ultimo ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso, e non la cessata materia del contendere, in ragione della mancata notificazione del ricorso ad almeno un contro interessato, così come prescritto dall’art. 116, comma 1, Cod. proc. amm. Avverso la decisione del Tribunale amministrativo di primo grado ho proposto ricorso il consigliere evidenziando l’errore della sentenza, in quanto il diritto di accesso non sarebbe limitabile neppure in presenza di informazioni riservate. Il consigliere ha, inoltre, richiesto il pagamento delle spese per la cosiddetta soccombenza virtuale.

Le motivazioni sulla riforma della sentenza

Il ricorso del consigliere è stato accolto anche se, sul piano processuale, la giurisprudenza amministrativa     ha solo in poche occasioni approfondito il tema in sede applicativa. Infatti, se da un lato non può che confermarsi la non opponibilità al consigliere comunale dei vincoli e delle limitazioni previsti dalla disciplina generale, di cui alla legge n. 241 del 1990, ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi, neppure in sede processuale può assumere rilievo la posizione del terzo che potrebbe opporsi all’accesso, e pertanto non è configurabile alcun contro interessato. Nel caso di specie, pertanto, non occorreva che il ricorso di primo grado fosse notificato alla società interessata, che ha subito l’accesso ai documenti richiesti dal consigliere, con la conseguenza che il ricorso non poteva ritenersi improcedibile/inammissibile, dovendosi l’accertamento limitare a prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere stata l’ostensione documentale consentita al consigliere dopo l’esperimento del ricorso. La peculiare complessità della questione giuridica trattata, essendo emerso un profilo processuale raramente esplorato in giurisprudenza, ha condotto il Collegio amministrativo di appello a compensare le spese di giudizio.

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