Altro intervento dell’IFEL sull’accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali

E’ previsto che gli enti locali, anche in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, debbano procedere, sulla base dei dati contabili a disposizione, ad accantonare le risorse previste dal legislatore atte a sanzionare il loro ritardo nei pagamenti, in base alla percentuale riferita al ritardo certificato a valere sull’importo di beni e servizi previsti previsto nel bilancio di previsione. In ragione di una serie di dubbi avanzati dagli enti locali, l’IFEL è intervenuta nuovamente precisando le modifiche che hanno interessato l’anno 2022.

28 Febbraio 2022
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E’ previsto che gli enti locali, anche in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, debbano procedere, sulla base dei dati contabili a disposizione, ad accantonare le risorse previste dal legislatore atte a sanzionare il loro ritardo nei pagamenti, in base alla percentuale riferita al ritardo certificato a valere sull’importo di beni e servizi previsti previsto nel bilancio di previsione. In ragione di una serie di dubbi avanzati dagli enti locali, l’IFEL è intervenuta nuovamente precisando le modifiche che hanno interessato l’anno 2022.

Le indicazioni sul FGDC per l’anno 2022

L’Art.9 della legge 152/2021 (disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR) ha previsto al comma 2 che “Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le  seguenti modificazioni:

  1. al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» e’ aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche  da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e  seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di  controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;
  2. al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;

In merito al comma 2 lett.a), precisano i tecnici dell’IFEL, dal 2022 non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023 (vedi nota IFEL del 7/12/2021).

Per quanto riguarda, invece, la successiva lett.b) la novità è che l’obbligo di accantonamento e di costituzione del FGDC sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio, ossia a prescindere se sia stato o meno approvato il bilancio di previsione 2022.

Pertanto, gli enti che nel 2021 si limitavano ad attuare una gestione che garantisse la possibilità di approvare il bilancio di previsione comprensivo del fondo di garanzia da quest’anno devono variare il bilancio anche in fase di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria al fine di accantonare il FGDC. Variazione che va effettuata con delibera di giunta, analogamente alle variazioni effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio che non sono di competenza del responsabile finanziario o dei dirigenti.

A dire dell’IFEL, le due nuove previsioni rispondono all’obiettivo di favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’ottica di assicurare la tempestiva attuazione dell’omonima Riforma 1.11, inclusa tra le riforme abilitanti del PNRR e alla quale è subordinata l’assegnazione delle risorse.

 

trib2022

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