Alienazione dei beni immobili e parziale vincolo all’estinzione anticipata dei mutui. Condizioni e presupposti – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Le disposizioni previste dall’art.7, comma 5, del d.l.78/2015 prevedono che il 10% dei proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili sia destinata all’estinzione anticipata dei mutui, il problema che si pone riguarda il caso nel quale l’alienazione del bene immobile sia destinata a compensare dei lavori pubblici (Art.191 d.lgs.50/2016), trattandosi in questo caso di un mero trasferimento di titolarità del bene immobile, a compensazione delle opere pubbliche, si pone il problema se sia o meno applicabile la citata normativa circa l’accantonamento del valore del 10% da destinare all’estinzione anticipata di parte dei mutui dell’amministrazione.
Con opportuna relazione di dettaglio la Corte dei conti con la deliberazione n. 240/2016 risponde al dubbio avanzato da un Comune.

IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO E LA SUA EVOLUZIONE
In merito al concorso anche delle autonomie locali alla riduzione del debito nazionale, il d.l.69/2013 all’art.56-bis, comma 11, prevedeva per gli enti locali come una quota del 10% derivante dall’alienazione di beni immobili alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Tale norma è stata dichiarata dalla Consulta incostituzionale (sentenza n.189/2015), in quanto diretta ad incidere, per gli enti locali che non abbiano situazione di mutui da ridurre, sulla destinazione delle citate risorse equivalente per la riduzione del debito pubblico nazionale.

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