Alcuni emendamenti al “Millerproghe” di interesse degli uffici finanziari degli enti locali

La tabella in articolo elenca alcuni emendamenti approvati dalla V° commissione della Camera al decreto “Milleproroghe” in fase di conversione in legge, i cui tempi di approvazione sono strettissimi.

22 Febbraio 2021
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La tabella che segue mostra alcuni emendamenti approvati dalla V° commissione della Camera al decreto “Milleproroghe” in fase di conversione in legge, i cui tempi di approvazione sono strettissimi.

Emendamento Note
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l’utilizzo della predetta quota dell’avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. I fondi  destinati  agli  investimenti  sono  costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di  specifica  destinazione non spesi, e sono utilizzabili con  provvedimento  di  variazione  di bilancio solo a seguito   dell’approvazione   del   rendiconto.La norma permette, in deroga alla citata disposizione di cui all’art.187, comma 1, del Tuel, di poter disporre, in via eccezionale, per l’anno 2021 di tale quota di avanzo di amministrazione per recuperare il disavanzo iscritto nel primo esercizio di bilancio.
Nel caso in cui risulti negativo l’importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate  del risultato di amministrazione presunto, ai sensi dell’art.187 comma 3, entro  il 31 gennaio, la Giunta verifica l’importo  delle  quote  vincolate  del risultato di amministrazione presunto sulla base di un  preconsuntivo relativo  alle  entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento  dell’allegato  al  bilancio  di  previsione.In caso di enti in disavanzo si ricorda come i commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019 ha previsto due possibilità per l’applicazione degli avanzi accantonati o vincolati:

a) se la lettera E è negativa ma la lett. A è positiva il limite di applicazione discende dalla seguente formula Lett. A) + quota minima accantonata al FCDE e FAL – importo del disavanzo da recuperare nel primo esercizio del bilancio di previsione;

b) è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore all’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

La norma, pertanto, deroga a tale principio permettendo di utilizzare al bilancio di previsione dell’avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

Il comma 3-bis dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Si propone di abrogare il seguente comma “3-bis. L’avanzo di amministrazione non vincolato  non  può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in  una  delle  situazioni previste dagli articoli 195 e 222,  fatto salvo  l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193”
A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei. Altra deroga al principio sopra indicato di applicazione delle quote vincolate, permettendo anche agli enti in disavanzo di poter utilizzare gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei
All’articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: «all’esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021». Viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità di utilizzare: a) la quota libera  dell’avanzo  di  amministrazione  per  il finanziamento  di  spese  correnti  connesse   con   l’emergenza   in corso;b) utilizzare,  anche integralmente, per il finanziamento  delle  spese  correnti  connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia edilizia
All’articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l’anno 2020» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2020 e 2021» e, al secondo periodo, le parole: «Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole: «Per i medesimi anni». E’ esteso anche all’anno 2021 l’autorizzazione, anche in esercizio provvisorio, delle variazioni al bilancio adottate dagli  organi  esecutivi  degli  enti locali  riguardanti   l’utilizzo   delle   risorse   trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi  agli  investimenti. Anche per l’anno 2021 non trova applicazione l’articolo 158 (rendiconto dei contributi straordinari entro 60 giorni dal termine dell’esercizio) in relazione alle risorse trasferite agli enti  locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell’annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno Viene concessa agli enti locali, in procedura di riequilibrio finanziario, la possibilità di non applicare nell’anno 2021 la quota del disavanzo da ripianare, con allungamento di un anno del recupero.
Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo, di cui al comma 4-bis, sono utilizzate dagli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell’ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per enti in riequilibrio che non effettuino il citato recupero della quota annuale nell’anno 2021, dovranno destinare le citate risorse a debiti fuori bilancio e in caso di differenza, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica e, infine, per gli equilibri di bilancio.
Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 859 le parole: «A partire dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:

« A partire dall’anno 2022 ».

b) al comma 868 le parole: « A decorrere dal 2021 » sono sostituite dalle seguenti:

« A decorrere dal 2022 ».

L’emendamento proroga di un anno l’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali. Si ricorda come in caso di mancato rispetto della riduzione dello stock di debiti pregressi e di riduzione dei tempi medi di pagamento comporta il seguente apparato sanzionatorio:a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti  nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di  mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure  per ritardi  superiori  a  sessanta  giorni,  registrati   nell’esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti  nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e  servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta  giorni,  registrati  nell’esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti  nell’esercizio in corso la spesa  per  acquisto di beni e  servizi,  per ritardi compresi tra undici e trenta giorni,  registrati  nell’esercizio precedente;

d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni,   registrati nell’esercizio precedente.

 

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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore

 

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