A seguito degli emendamenti approvati in sede referente, sono disponibili gli aggiornamenti pubblicati il 17 febbraio 2022 al decreto legge n.228/2021, cosiddetto Milleproroghe. Qui di seguito gli aggiornamenti al testo iniziale.
Stabilizzazioni
E’ stata ampliata la durata, fino alla fine del 2023, entro la quale le PA possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine.
Per le assunzioni degli LSU è stato ampliato il termine per procedere con la nuova scadenza adesso previsto al 31 marzo 2022, precisando che le assunzioni potranno avvenire anche in posizione soprannumeraria. Anche le convenzioni sempre i lavoratori socialmente utili sono state prorogate al 31 dicembre 2022.
Disciplina transitoria dei concorsi pubblici
L’emendamento recepito ha previsto una proroga al 31 dicembre 2022, per quanto riguarda la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
Gestione associata
Il termine inizialmente previsto, relativo all’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, è stata ampliato differita fino al 31 dicembre 2022.
Comuni in predissesto
Sono stati considerati, i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva, quelli certi, liquidi ed esigibili quelli ampliando i termini fino al 31 dicembre 2020, ai fini dello smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro.
Sono stati prorogati i termini di trenta giorni entro il quale i comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano.
Il termine, entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022, è stato spostato al 28 febbraio 2022.
I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 28 febbraio 2022.
E’ stata estesa anche ai comuni capoluogo di provincia, con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.
Adozione del PIAO e altre sanzioni
Nessuna modifica, nonostante che fosse attesa, di ulteriori differimento dei termini dell’adozione del PIAO, che resta pertanto la sua adozione entro il 30 aprile 2022, fermo restando la data del 31 marzo 2022 il termine per l’adozione da parte della struttura governativa competente del piano-tipo a supporto delle amministrazioni.
Sono state prorogate le date per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017, in caso di inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, che per l’anno 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022 e, per l’anno 2022, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Scarica il testo relativo agli emendamenti al “Milleproroghe”
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