Stanziamento incentivi per attività svolte a cavallo degli anni 2017 e 2018
Il primo problema che si è posto riguarda alcune attività soggette ad incentivi tecnici che sono state svolte in parte nel 2017 e in parte nell’anno 2018. In merito alla successione temporale delle norme riferite alla questione della imputabilità degli incentivi tra le spese del personale, il Collegio contabile lombardo rinvia alla deliberazione della Sezione regionale del Lazio (deliberazione n.37/2018) secondo la quale “la fonte di copertura inizia a variare per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è approvata dopo il 1° gennaio 2018, stante la intima compenetrazione sussistente tra tale programmazione ed i relativi stanziamenti con accantonamento di risorse nel Fondo costituito ai fini della successiva ripartizione e liquidazione dei compensi incentivanti. Per cui la nuova forma di copertura del Fondo introdotta dal comma 5-bis inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro sono stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto è stato deliberato dopo tale data”. Pertanto, nel caso di specie, poiché la procedura evidenziata nel quesito è iniziata nell’anno 2017 gli importi saranno soggetti ai limiti del fondo del salario accessorio a nulla rilevando le attività poste in essere e concluse nell’anno 2018.
Incentivi posti a base di gara
Il Comune chiede se le indicazioni dei giudici contabili che permettano la costituzione del fondo per gli incentivi tecnici solo in presenza di una gara, siano esclusi tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite adesione a una convenzione presente in una centrale pubblica d’acquisto sul presupposto del mancato svolgimento della procedura di gara e se sia legittimo riconoscere incentivi tecnici per la parte di attività di controllo connessi all’attuazione di investimenti affidati tramite il ricorso a una convenzione Consip. Il Collegio contabile rinvia alle conclusioni cui sono pervenuti i colleghi toscani (deliberazione n.186/2017) secondo cui l’accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie “… in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara”, implica che gli incentivi sono dovuti esclusivamente in caso di svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa. Il punto dirimente diviene dunque non tanto quello del meccanismo di approvvigionamento, adottato dall’ente, quale presupposto per l’erogazione dell’incentivo – nella specie il ricorso a Centrali di committenza, Consip o Mepa (che comunque rappresentano meccanismi di gara seppur semplificati tramite e-procurement), autonomamente di per sé considerato –, ma quello dell’effettiva occorrenza, secondo la specifica disciplina della procedura di e- procurement concretamente applicata, di una delle attività incentivate, nel caso di specie concretamente accertata come svolta (vale a dire attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico). Precisa, inoltre, il Collegio contabile come il quadro normativo prevede che per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza, nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, possa essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo (art. 113, comma 5).
Incentivi fuori dai quadri economici
L’ultimo quesito posto riguarda la possibilità di riconoscere l’incentivo qualora lo stesso non sia stato inserito nel quadro economico del singolo appalto. Secondo il Collegio contabile l’amministrazione non può liquidare incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in ragione appunto del chiaro quadro normativo.
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