Alcune norme del Milleproroghe 2023 di interesse per gli uffici finanziari

20 Febbraio 2023
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Alcuni interventi in sede di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) licenziato dal Senato ed in attesa dell’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, sono qui di seguito riassunte.

Assunzioni personale enti in criticità finanziaria (art.1, comma 22-bis)

Si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, e autorizzate per l’anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

Disapplicazione sanzione certificazione Fondone (art.1-comma 22-ter)

Si ricorda come gli enti beneficiari del Fondo delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID) avrebbero dovuto presentare in via telematica le periodiche certificazioni, riferite agli anni 2020 e 2021, ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito delle entrate locali e dell’andamento delle spese. Al ritardo o alla mancata presentazione delle certificazioni erano previste sanzioni di ordine finanziario, consistenti in una riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, la cui entità era commisurata al ritardo con cui gli enti hanno prodotto la certificazione. Tali risorse avrebbero dovuto essere acquisite al bilancio dello Stato in tre annualità, a partire dal 2023. La disposizione legislativa introdotta nel Milleproroghe è, pertanto, volta ad evitare la sanzione con obbligo, da parte degli enti inadempimenti, della trasmissione delle predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

Proroga negoziazione mutui (art.3-ter, comma 1)

La possibilità di negoziare i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e, sul correlato utilizzo elle economie, inizialmente originariamente limitata al solo 2015, e successivamente prorogata previsto fino al 2024 (dal d.l. n.228/2021), in sede di conversione in legge del Milleproroghe 2023, è stato inserito l’art.3-ter che estende fino al 2025 detta facoltà agli enti locali. Si ricorda come la possibilità di poter utilizzare le economie delle negoziazioni dei mutui, dove il legislatore ha lasciato liberi gli enti locali nella loro utilizzazione, ha visto schierata la magistratura contabile che, ha successivamente condiviso le indicazioni della nota della Cassa Depositi e Prestiti secondo cui, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale (conseguenti alla rinegoziazione dei mutui) devono essere destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito, mentre gli eventuali risparmi in linea interessi non sono soggetti ad alcun vincolo e, pertanto, possono essere destinati alla spesa corrente. Tuttavia, l’esigenza di agevolare gli enti territoriali nel pareggio della sempre più sofferente parte corrente del bilancio, impiegando i risparmi delle quote di ammortamento dei mutui rinegoziati, ha spinto il legislatore a consentire l’utilizzo libero delle risorse. Si tratta comunque, secondo la Corte dei conti, di una norma di natura eccezionale e temporanea, dovuta all’esigenza di introdurre misure di “alleggerimento” delle gestioni e che conferma la sussistenza del menzionato vincolo al di fuori delle ipotesi, temporalmente limitate, rientranti nella deroga.

Alleggerimento oneri da indebitamento (art.3-ter, commi 2 e 3)

L’incremento della spesa energetica ha spinto il legislatore ad intervenire con una specifica disposizione che permetterà agli enti locali nel corso dell’anno 2023 di poter effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione una volta approvato. Inoltre, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell’anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 204, comma 2 del TUEL e all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardanti la conversione di mutui, operazioni di ammortamento del debito e operazioni in strumenti derivati sempre da parte degli enti locali. Resta fermo, in ogni caso, il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni delle quote capitali non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Locazioni passive (art.3, comma 4)

Viene esteso anche all’anno 2023 l’ambito di operatività dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche. In altri termini, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Utilizzo quote di avanzo (art.16-ter)

La disposizione interviene sulla norma della legge di bilancio 2023 che disciplina lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, al fine di inserire, tra le potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica. La legge di bilancio 2023, infatti, all’art.1, comma 822, ha stabilito che, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell’organo esecutivo, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011) sono autorizzati, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate possono essere utilizzate, tra l’altro, da ciascun ente per la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale.

 

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