Al welfare locale serve la copertura dello Stato

il sole24ore
28 Giugno 2021
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di Ettore Jorio

Federalismo e standard
Perequazione verticale indispensabile per garantire i fabbisogni
Le novità decise dal governo in fatto di finanziamento delle funzioni sociali dei Comuni non sono state avviate nel migliore dei modi. Il meccanismo costruito nella commissione tecnica sui fabbisogni standard poggia in gran parte su modalità difformi da quelle attuative del federalismo fiscale, e conferma l’affidamento sul sistema di rilevazione sancito dal Dlgs 216/2010, basato sull’invio di quei questionari che hanno registrato sino ad oggi un flop (si veda NT Enti locali&Edilizia del 17 giugno). Al riguardo, è sufficiente prendere atto dell’insufficienza dei fondi attribuiti annualmente ai Comuni per garantire loro il corretto esercizio delle funzioni fondamentali per rendersi conto dell’inadeguatezza del criterio utilizzato, non corrispondente alle reali necessità.

Quanto stabilito riconferma l’abitudine della politica a ricorrere alla distribuzione di prebende pubbliche per attenuare il dissenso. Sull’efficacia delle rilevazioni mediante questionari, mancano nelle amministrazioni locali la cultura e gli strumenti necessari, in primis la contabilità analitica, per contribuire seriamente alla rilevazione dei fabbisogni.
Sui fabbisogni standard degli enti locali, alle iniziative intraprese dal 2010 in poi è conseguito il nulla, tant’è che nella nota conclusiva dei lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del Mef del 16 giugno scorso ci si è limitati a decidere la ripartizione di quanto assegnato con il comma 792 legge di bilancio 2021. In essa si fa cenno a processi di revisione dei coefficienti di riparto, quantificati quali fabbisogni aggiuntivi per servizi sociali, in coerenza con la “nuova” metodologia (quale?). Così non deve essere.
L’intervenuto incremento dei Lea, con la commistione dei livelli essenziali di assistenza sociale (i cosiddetti Liveas), comporta che le funzioni fondamentali, di cui alla lettera g) dell’articolo 21 della legge 42/2009, attribuite ai Comuni e afferenti al settore sociale – da considerarsi nettamente al di là di quelle individuate nella precedente lettera c) comprendenti, tra l’altro, i servizi per gli asili nido (cui la nota fa esplicito riferimento) – esige un diverso trattamento finanziario.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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