Al tesoriere non compete alcun compenso aggiuntivo per la gestione della cassa vincolata

I nuovi principi della contabilità armonizzata hanno previsto un preciso obbligo di gestione della cassa vincolata, tanto che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n.31/2015 ha avuto modo di precisare come, in presenza di una “specifica destinazione delle risorse”, essa rappresenti “una sorta di “condizione” che…

7 Maggio 2018
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I nuovi principi della contabilità armonizzata hanno previsto un preciso obbligo di gestione della cassa vincolata, tanto che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n.31/2015 ha avuto modo di precisare come, in presenza di una “specifica destinazione delle risorse”, essa rappresenti “una sorta di “condizione” che è apposta all’utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata”, nel caso in cui la spesa sia finanziata da “un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell’indebitamento”. In tale contesto le risorse destinate sottraggono definitivamente all’ente la disponibilità delle stesse risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa. Trattandosi, in ogni caso, di risorse finanziarie nella disponibilità dell’ente, la legge consente all’ente la possibilità di utilizzarle per momentanee carenze di liquidità, ma solo nei limiti e con le procedure tipizzate previste dalla normativa e dai principi contabili. In altri termini, una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo di destinazione è legata all’esigenza di avere una adeguata ricostruzione, da parte dell’Ente, della cassa vincolata, unita a strumenti e procedure idonei a rilevare le relative movimentazioni. I nuovi principi contabili, proprio per la rilevanza di tale destinazione, hanno previsto nel passaggio alla contabilità armonizzata la comunicazione al tesoriere contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, la comunicazione formale dell’importo degli incassi vincolati. Al fine di poter utilizzare le risorse di cassa vincolate, anche per il finanziamento di spese correnti, è obbligatoria una previa apposita deliberazione della giunta comunale, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (attualmente confermate anche nell’anno 2018 pari ai cinque dodicesimi), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L’utilizzazione delle entrate vincolate

In caso di utilizzazione di entrate vincolate i movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2, punto 10.2 del citato D.Lgs. n. 118 del 2011. Tale decreto proprio al fine di dare evidenza certa ad eventuali utilizzi non ripristinati di entrate vincolate, ha chiesto, innanzitutto, venisse definito la consistenza iniziale delle entrate vincolate in cassa, su cui effettuare le successive registrazioni in uscita ed in entrata. Tale determinazione iniziale è avvenuta in occasione del riaccertamento straordinario «con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data» (D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, punto 10.6). Successivamente, tanto gli enti locali quanto i tesorieri sono tenuti ad uno scambio di informazioni volto a determinare continuamente l’ammontare vincolato della cassa di “fatto” (liquidità sui conti di tesoreria) e di “diritto” (liquidità sul registro dell’ente in base ai pagamenti e agli incassi autorizzati) e l’eventuale incapienza della stessa. Il tesoriere, pertanto, che riceve un mandato regolarmente emesso o che deve eseguire un pagamento a norma di legge, ove constati una deficienza di cassa libera al momento del pagamento, da un lato provvede automaticamente all’utilizzo delle risorse vincolate per le spese “libere” disposte dall’ente, dall’altro provvede alla formazione di apposite «carte contabili» di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette, in primo luogo, al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine. In questo caso, l’ente locale provvede a “versare” in entrata (accertando e incassando) e ad annotare in uscita (impegnando e pagando), in apposite “partite di giro”, le somme vincolate consumate ad atro titolo. Nello specifico, esso versa su “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL” (E.9.01.99.06.001) e paga su “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” (U.7.01.99.06.001). In fase di reintegro, si attiva analoga e parallela coppia di scritture, segnatamente si accerta/incassa e si impegna/paga su “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” (E.9.01.99.06.002) e “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” (U.7.01.99.06.002). Raffrontando, per differenza, le due coppie di scritture (e i loro saldi), mensilmente ed a fine anno, è possibile stabilire se l’utilizzo, per cassa, sia superiore o pari al reintegro e in che misura l’ente deve provvedere a ricostituire le risorse vincolate, definendo il quantum dello squilibrio di cassa.

La richiesta di un comune

Proprio a fronte di tale gestione separata delle entrate vincolate e delle relative evidenze contabili dell’amministrazione e del tesoriere, il Sindaco chiede ai magistrati contabili se tali nuovi adempimenti debbano o meno essere collegati ad un maggior importo nella gestione della tesoreria comunale, ovvero se il contratto di tesoreria debba restare tale trattandosi di mero adeguamento da parte del tesoriere ai nuovi adempimenti contabili imposti dalla legge.

La risposta del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, nella delibera 18 aprile 2018 n.59 fornisce la seguente risposta:

  • È indubbio che nella gestione della cassa vincolata per il tesoriere oggi sussistono obblighi informativi-contabili “tipici”, ossia strumentali al mantenimento degli equilibri per cassa e quindi di una provvista di cassa capiente rispetto ai vincoli. Tali obblighi, tuttavia, sono connaturati alle funzioni tipiche previste dalla legislazione alle attività del servizio di tesoreria;
  • Il servizio di tesoreria,infatti, è un servizio, per legge, a “esternalizzazione necessaria”, destinato a soggetti scelti tra quanti dotati di una particolare qualificazione professionale (art. 208 TUEL) e che consiste «nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie»;
  • Tra i vari compiti stabiliti dal legislatore spetta al tesoriere di vigilare sul rispetto del sistema dei vincoli di cui all’art. 195 TUEL (entrate a specifica destinazione) e sui limiti complessivi alle anticipazioni di cui all’art. 222 TUEL; nonché, tra le altre cose, sulla congruità degli ordinativi rispetto agli stanziamenti e sul rispetto dei vincoli di destinazione (art. 185 TUEL).

Effettuate le sopra indicate precisazioni, ne discende che l’utilizzo della cassa vincolata non ha sicuramente un onere “da tasso di interesse” in quanto il tesoriere non assolve la funzione di finanziatore dell’utilizzazione, per cui non può applicarsi a tale servizio informativo, per estensione, lo stesso criterio di “retribuzione” previsto per l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria, in quanto non si utilizza danaro anticipato dal tesoriere ma la propria stessa liquidità, per quanto corrispondente a cassa vincolata. Ciò non esclude, tuttavia, che gli oneri informativi e organizzativi sopra descritti possano generare costi generali di gestione (tenuta del conto, informazioni sui flussi delle entrate vincolate, ora tipizzate ai sensi del D.lgs. n. 118/2011), ma che, data la natura della funzione pubblica esercitata dal tesoriere, sono una componente implicita della prestazione dovuta, che viene valutata al momento dell’offerta della propria prestazione e della stipula della convenzione di tesoreria.

Conclusione

Avendo l’amministrazione affidato la gestione della tesoreria dopo la riforma della contabilità armonizzata, il compenso offerto e stabilito contrattualmente al momento dell’affidamento del servizio non può che ricomprendere già tutti i rischi ed i presumibili oneri prestazionali derivanti da una attività la cui complessità tecnica ha in sé l’alea di servizi accessori, secondari ed impliciti, fatti salvi i rimedi previsti dal codice civile in caso di dimostrata eccessiva onerosità sopravvenuta.

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