di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
L’ampia deroga disposta per velocizzare l’assegnazione delle risorse per la riduzione del disagio abitativo non supera i problemi dell’esercizio provvisorio dei Comuni. La novità dei commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 65 del Dl 18/2020 inserita con un emendamento in fase di conversione del decreto «Cura Italia», reca la disciplina “speciale” per accelerare l’erogazione delle risorse attribuite dalla legge 160/2019 a favore della riduzione del disagio abitativo. Nello specifico, le nuove regole disciplinano il riparto tra le Regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, pari a 9,5 milioni di euro. I fondi saranno assegnati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 18/2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019. In pratica si utilizzano per l’anno 2020 gli stessi criteri applicati nel 2019. Riguardo ai tempi per i successivi passaggi fra Regioni, Comuni e soggetti beneficiari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni dovranno attribuire ai Comuni le risorse assegnate, in applicazione dell’articolo 1, comma 21, della legge 205/2017, con procedura d’urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 431/1998. La norma prevede anche che «i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa». Questa norma, che non brilla per chiarezza contabile, non risolve tuttavia le difficoltà degli enti in esercizio provvisorio. Infatti, mentre i Comuni che già dispongono di un bilancio di previsione 2020/22 approvato possono variarlo utilizzando la via dell’urgenza, gli enti che non hanno ancora approvato il documento di programmazione sono comunque impossibilitati a utilizzare le risorse. Per i fondi per l’emergenza alimentare l’ordinanza n. 658/2020 della protezione civile ha infatti disposto la deroga della variazione con deliberazione di giunta. In questo caso, mancando la deroga, si ricade nel regime ordinario che non consente questo tipo di variazioni al bilancio provvisorio.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento