Aiuti e sovvenzioni dalla p.a. da indicare in nota integrativa

Italia Oggi
13 Maggio 2019
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di Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino

Il decreto Crescita riscrive alcune norme della legge 124/2017 sugli obblighi di trasparenza

Nota integrativa ancora con rebus per l’indicazione dei contributi e sovvenzioni, anche dopo l’intervento semplifi catorio del decreto crescita. Con la pubblicazione in G.U. del decreto legge 34/2019, in vigore dal 1° maggio scorso, si è fatta maggiore chiarezza in merito all’obbligo di indicazione di particolari informazione nel bilancio, originariamente sancito dalla legge 124/2017, riscrivendo integralmente i commi da 125 a 129 del provvedimento, anche a seguito della interpretazione fornita dalla circolare del ministero del lavoro l’11 gennaio 2019. Ci interessiamo, in questa sede, della posizione delle sole aziende, non senza rammentare che l’obbligo di trasparenza grava anche a carico dei soggetti del Terzo Settore ( si veda anche l’approfondimento a pagina 15, ndr). In particolar modo, il comma 125-bis, come novellato dal decreto crescita, prevede che tutti i soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile, debbano pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato) gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. L’ambito oggettivo di interesse è stato ampliamente ridisegnato dalla novella. Da un lato si è prevista una più ampia e puntuale elencazione delle fattispecie interessate, per le quali poco conta la denominazione: sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto, purché provenga da una pubblica amministrazione. Non rileva nemmeno il fatto che tale forma di «aiuto» sia stato fornito in denaro o in natura; peraltro, l’aiuto in denaro potrebbe essere stato veicolato tramite liquidi, ovvero con la concessione di un credito d’imposta da spendere, per esempio, in compensazione. In secondo luogo, la norma opportunamente ora fornisce anche una elencazione di fattispecie escluse: tutte quelle di natura generale, ovvero aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. In merito alla prima esclusione (carattere generale), si è opportunamente raccolto l’invito avanzato da Assonime (circolare 5 del 2019) in merito alla inopportunità di inquinare l’informativa di bilancio con dati che non rappresentano un supporto specifico, bensì una misura generale della quale possono benefi ciare tutti i soggetti. Si pensi, per esempio, alle innumerevoli forme di aiuto che sono veicolate sotto forma di agevolazioni fi scali, peraltro già ampiamente dettagliate nella dichiarazione dei redditi. Ancora, la norma esclude anche le erogazioni che hanno natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, con la finalità di rendere ragionevole l’informativa e, peraltro, rendere applicabile la sanzione, in merito alla quale si veda altro contributo. Prima di questa modifi ca, per esempio, tutti i fornitori della pubblica amministrazione avrebbero dovuto inserire in modo «stupido» l’elenco delle fatture emesse e incassate. Ciò che rileva è, infatti, la percezione dell’aiuto, a prescindere dal fatto che si sia effettuata una contabilizzazione secondo competenza. Il successivo comma 127, al fi ne di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, argina l’obbligo di disclosure al caso in cui l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia pari o superiore a 10 mila euro nel periodo considerato. La dizione della norma, purtroppo, sembra deporre a favore di un limite da valutare sulla posizione complessiva del soggetto benefi ciario, e non sull’importo dei singoli aiuti percepiti nel corso dell’anno. Al riguardo, si noti che nel turbinio di copia incolla effettuati dal legislatore, nel richiamato comma 127 è rimasta la precedente formulazione, che non cita, per esempio, l’esclusione degli aiuti aventi natura generale; si tratta, come evidente, di un puro e semplice refuso, al quale si potrebbe mettere facilmente mano in sede di conversione del provvedimento.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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