La giurisprudenza contabile ha mostrato alcuni dubbi in merito alla classificazione della natura dei debiti fuori bilancio, tanto da generare una specifica domanda riguardante il debito nascente da una sentenza esecutiva nella classificazione dei debiti fuori bilancio ex art.191 del testo unico degli enti locali. La questione, non di poco conto, riguarda la vicenda relativa all’entrata in vigore della legge n.448/2001 che ha disposto all’art.41comma 4 che “Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. Nel caso concreto potrebbe accadere, infatti, che il fatto illecito che ha determinato la responsabilità dell’Amministrazione accaduto prima dell’8 novembre 2001 (data di entrata in vigore della legge costituzionale) abbia avuto una sentenza (prima dell’entrata in vigore della legge in parola) con cui è stata respinta la pretesa del privato e con la sentenza di appello (avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge), invece è stata riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione.
Sulla questione è intervenuta la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.373/2019) che ha cercato di far chiarezza.
La posizione della giurisprudenza contabile
In merito al danno erariale per spese considerate al di fuori del perimetro della spesa corrente, la Corte di conti del Lazio in sede giurisdizionale (sentenza n.3001/2005) pone l’attenzione sulla circostanza che in caso di sentenza di condanna il “debito non nasce – e quindi – non matura con la sentenza, ma preesiste ad essa, essendo insorto nel momento in cui il soggetto passivo dell’obbligazione avrebbe dovuto effettuare la controprestazione che il giudice accerta non essere stata effettuata e per la quale emette condanna di pagamento a favore del creditore“. Le Sezione Riunite della Corte dei conti, a seguito del differimento della questione di massima, sollevata Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con ordinanza n. 217/2007, con la sentenza n.12/2007 ha chiarito che “giova considerare che la formula “debiti maturati”, utilizzata recentemente con sempre maggiore frequenza dal legislatore in provvedimenti legislativi (anche in epoca più recente rispetto al provvedimento in esame: cfr., tra i tanti, art. 91 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; artt. 39-quater e 39-decies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273; art. 3 del d.l. 19 novembre 2004, n. 277) anche afferenti la disciplina degli enti locali (artt. 6 e 12 del d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378), non risulta indicativa di un concetto giuridico univoco e determinato, né di essa sono rinvenibili nozioni legislative di settore esportabili, o quantomeno utilizzabili come parametro di orientamento, in settori diversi. Ciò premesso, deve considerarsi che, nella fattispecie sanzionatoria che qui ne occupa il termine “maturato” non si riferisce genericamente ai “debiti” gravanti sull’ente territoriale, bensì costituisce il predicato dei “debiti fuori bilancio”.. E’ a tale formula complessa, quindi, che bisogna avere riguardo per individuare il momento della maturazione, tenuto conto che la problematica deve essere vista in un contesto giuscontabile e non civilistico. ….. deve rilevarsi che l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, nel disciplinare il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, espressamente contempla i debiti fuori bilancio “derivanti da” sentenze esecutive (comma 1, lett. a). Dunque, a differenza delle altre fattispecie di debiti fuori bilancio (che può dirsi che maturino con la delibera di riconoscimento), nel caso della sentenza esecutiva il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito. A prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fonte remota del debito stesso (contratto, fatto illecito o altro fatto o atto idoneo a produrre l’obbligazione, secondo il disposto dell’art. 1173 c.c.), ciò che rileva, ai fini della soluzione della questione in parola, è la sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio che l’ente intende pagare procurandosi la provvista mediante la stipulazione di un mutuo. Da ciò consegue che, poiché la sentenza esecutiva che da luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della “maturazione” dello stesso debito fuori bilancio.” Per concludere, queste Sezioni Riunite ritengono che nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001 (data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 119, comma 6, della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18ottobre 2001, n. 3), ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito debba ritenersi “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fonte remota del debito (contratto, fatto illecito o altro fatto o atto idoneo a produrre l’obbligazione, secondo il disposto dell’art. 1173 c.c.), e non già al momento – antecedente – in cui l’ente, soggetto passivo dell’obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui sia scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva”.
In risposta alla questione di massima sollevata, quindi, la risposta delle SS.RR. è stata la seguente “di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa e non già al momento – antecedente – in cui l’ente, soggetto passivo dell’obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva”.
La posizione della Corte della Lombardia
Il Collegio contabile lombardo aderisce alla soluzione espressa dalla nomofilachia contabile, ritenendo quindi che il debito si considera maturato al momento del deposito della sentenza di condanna emessa a carico del comune, evidenziando come “deve rilevarsi che l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, nel disciplinare il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, espressamente contempla i debiti fuori bilancio “derivanti da” sentenze esecutive (comma 1, lett. a). Dunque, a differenza delle altre fattispecie di debiti fuori bilancio (che può dirsi che maturino con la delibera di riconoscimento), nel caso della sentenza esecutiva il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito”.
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