Agevolazioni Covid estese ai Comuni, le Entrate aprono sui crediti d’imposta

il sole24ore
28 Settembre 2020
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Con le risposte a due interpelli (389/20 e 397/20), che hanno ribadito lo spartiacque tra crediti d’imposta e detrazioni, le Entrate “aprono” alle agevolazioni Covid per i Comuni. In sintesi, a determinare la possibilità di utilizzo degli aiuti è lo svolgimento da parte del Comune di un’attività «commerciale» Semaforo verde, quindi, per il bonus affitti e per quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, mentre 110% spetta solo agli ex Iacp. Garzon e Nocivelli -a pag. 24

Per gli enti locali, due pronunce interessanti (sotto il profilo economico innanzitutto), ma di non facile interpretazione. Pubblicate a distanza di un giorno l’una dall’altra, entrambe le risposte ad interpello 389/20 e 397/20 trattano delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2020 (la legge 160/19): la prima, del credito di imposta relativa a investimenti di beni strumentali nuovi, la seconda della detrazione relativa al «bonus facciate».

La prima pronuncia – sicuramente la più problematica – risponde a un Comune che, intenzionato a effettuare nuovi investimenti nell’ambito di un’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, attività non soggetta ad Ires ma rilevante ai fini dell’Iva, chiede di poter beneficiare del credito di imposta previsto dai commi 184 e seguenti della legge 160/19.

Da parte sua, l’Agenzia ribadisce in primo luogo che l’agevolazione è disposta a favore delle imprese che nel 2020 effettuano investimenti in diverse tipologie di beni materiali nuovi, e strumentali all’esercizio d’impresa.Dopodiché, a prescindere da ulteriori approfondimenti su quest’ultimo punto, arriva la conclusione per cui il credito d’imposta spetta anche agli enti locali.

A questo risultato l’Agenzia arriva, presumibilmente, attraverso la valorizzazione dello strumento – il credito di imposta, per l’appunto – che di per sé prescinde da specifici riferimenti all’Ires, rendendosi quindi disponibile anche per gli enti locali.

Resta il fatto che l’Agenzia non sembra tenere in considerazione che ”ente locale non è un’impresa, né dal punto di vista civilistico, né da quello fiscale. In proposito, l’esclusione soggettiva da Ires prevista dalla stessa disposizione citata dall’agenzia (l’articolo 74, comma 1 del Tuir) non può che significare che il Comune – non producendo alcun reddito d’impresa – non è un’impresa. Né dovrebbe assumere rilievo il fatto che l’investimento programmato dall’ente sia riconducibile ad un’attività che ai fini dell’Iva risulta essere commerciale.

Dato atto in effetti che la normativa di riferimento fa sistematico riferimento alla terminologia proposta dal Tuir, va poi aggiunto che, rispetto agli enti locali, l’esercizio di impresa viene declinato dal decreto Iva in modo assai diverso dallo stesso Tuir. Ora, il testo della risposta ad interpello non lascia trasparire se l’Agenzia abbia effettivamente preso in considerazione la commercialità dell’investimento ai fini Iva, o meno. Alla fine, quello che viene a emergere è uno scenario interpretativo quanto mai incerto, e di difficile applicazione.

Più semplice, ma niente affatto conveniente per gli enti locali, è la risposta all’interpello 397/20. Un Comune che intende realizzare un intervento di restauro della facciata esterna di un edificio utilizzato in ambito non commerciale chiede di poter beneficiare del «bonus facciate», vale a dire della detrazione ex articolo 1, comma 209 e seguenti della legge 160/19. In risposta, l’Agenzia precisa che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta a quei soggetti che, come gli enti locali, non producono redditi imponibili.

Di conseguenza non potendosi generare a favore degli enti locali alcuna detrazione a monte, resta ovviamente preclusa ogni successiva ipotesi di cessione di un credito di imposta di ammontare pari alla detrazione stessa (un’opzione – quest’ultima – generalmente prevista dal Dl 34/20). Sotto il profilo tecnico le conclusioni della risposta 397/20 devono essere condivise: in quanto soggetto escluso da Ires, l’ente locale non può beneficiare di alcuna detrazione a tale titolo.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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