L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito al trattamento fiscale di un atto di acquisizione da privati di un’area destinata a fiere ed altre manifestazioni pubbliche, area che il Comune aveva già occupato d’urgenza ma senza emanare alcun atto di esproprio (con conseguente illegittima sottrazione all’uso da parte della proprietà). Si prevede la stipula di un atto di trasferimento con la previsione di un corrispettivo a favore dei privati: l’Agenzia ritiene che a tale atto non possano essere applicate le agevolazioni ex art. 20 della legge 10/1977 ovvero ex art. 32 del Dpr 601/1973 (applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali), in quanto esso non può essere considerato un accordo o una convenzione tra le parti (condizione per le agevolazioni in oggetto), poiché di fatto si sostanzia, invece, in un atto di natura transattiva volto a “regolarizzare” l’occupazione dell’area da parte dell’Ente a seguito della mancata definizione del procedimento espropriativo, per cui tale atto, più che preordinato alla trasformazione del territorio, appare rivolto alla definitiva acquisizione dell’area occupata illegittimamente dal Comune.
Agenzia Entrate: trattamento fiscale dell’atto transattivo del Comune
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