Addio al pareggio di bilancio

26 Ottobre 2018
Modifica zoom
100%
di Matteo Barbero

Dal 2019, addio al pareggio di bilancio. Le prime bozze della manovra confermano il superamento del meccanismo che, dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno. La novità era nell’aria, dopo che la Corte costituzionale aveva minato alle fondamenta la struttura normativa su cui il pareggio si regge, costringendo il Mef a diramare, nelle scorse settimane, la una circolare per fornire alcuni primi segnali di apertura. Ma la prossima tappa sarà quella decisiva, con la quasi totale cancellazione del vincolo. Regioni speciali, province autonome, città metropolitane, province e comuni potranno, quindi, utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal dlgs 118/2011. Ciò, di fatto, signifi ca che verrà abbandonato il c.d. doppio binario, in base al quale gli enti, oltre a dover garantire l’equilibrio complessivo di tutte le voci di bilancio, sono stati assoggettati a regole ulteriori finalizzate a limitare l’impatto delle proprie gestioni sui saldi di fi nanza pubblica, che escludevano la rilevanza dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e dei prestiti, sterilizzando le due principali fonti di fi nanziamento degli investimenti (che infatti hanno registrato un drastico calo, soprattutto dopo il 2007). . Tale architettura ha iniziato a vacillare dopo che la Consulta (con le sentenze n. 247/2017 e 101/2018) ha censurato le limitazioni riferite agli avanzi, il cui utilizzo è stato parzialmente liberalizzato dalla circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato. Ora, invece, sta per arrivare uno sblocco a 360°: secondo quanto riportato nelle prime bozze del disegno di legge, gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, come certifi cato dal prospetto accluso al consuntivo (allegato 10 al dlgs 118). Quest’ultimo include sia il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per fi nanziare spese di investimento o spese correnti), che le accensioni di prestiti (su cui la Corte non è intervenuta). In tal modo, verrebbe liberato anche il ricorso al debito, fatti salvi gli altri limiti previsti dall’ordinamento, ossia l’obbligo di destinare i relativi proventi solo a spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.) e di garantire un’incidenza degli interessi, al netto dei contributi statali o regionali in conto ammortamento, non superiore al 10% delle entrate correnti accertate nell’ultimo consuntivo. Non solo: negli equilibri entra pienamente anche il fondo pluriennale vincolato indipendentemente dal fatto che esso sia alimentato o meno da debito (ai fini del pareggio vale, invece, solo il fpv non derivante da debito). Ciò signifi ca, da un lato, che il fpv di entrata (dove sono allocate le entrate già accertate a copertura di impegni futuri) sarà sempre rilevante, così come il fpv di spesa (che ospita le somme già oggetto di impegno o di prenotazione ma non ancora esigibili). Discorso a parte per la regioni ordinarie, che a seguito dell’accordo appena concluso con il governo resteranno soggette al pareggio per altri due anni, ma ottengono uno sconto sui tagli previste dalle precedenti manovre in cambio di un incremento delle spese in conto capitale. Per tali amministrazioni, quindi, che sono state le prime a sperimentare il pareggio, esso si applicherà fi no al 2021, imponendo la realizzazione di un saldo positivo. Per tutti gli altri, l’abolizione del pareggio determinerà la chiusura dei mercati statali e regionali di distribuzione degli spazi finanziari; sebbene non sia espressamente previsto, si ritiene che per i bonus acquisiti attraverso i patti orizzontali verrà meno anche l’obbligo di restituzione. Altra conseguenza sarà la cancellazione degli obblighi di monitoraggio e certifi cazione, che però resteranno in piedi in relazione all’esercizio 2018, insieme alle relative sanzioni. Al momento, non sono previste, invece, penalità a carico degli enti che chiuderanno i prossimi esercizi in squilibrio, che comunque dovranno ripianare gli eventuali disavanzi con le modalità ordinarie. Viene previsto, inoltre, un controllo in itinere per i casi in cui risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni fi nanziari assunti con l’Unione europea: in tali casi, il Mef dovrà assumere tempestivamente le necessarie iniziative legislative al fi ne di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento