Accesso agli atti della Corte dei conti nella sua funzione di controllo

24 Marzo 2017
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Interessante presa di posizione della Corte dei conti, nelle sue funzioni di controllo, rispetto ad un atto di significazione e diffida all’ostensione degli atti da parte di un terzo. Con specifica deliberazione di tale organo di controllo, sono dettagliate e spiegate le ragioni per le quali le attività svolte dal Collegio contabile non rientrano nelle attività amministrative, né i procedimenti dalla stessa attuati possono avere un pur minima relazione con le attività tipizzate della Pubblica Amministrazione, tale che la richiesta di ostensione degli atti ai sensi della legge 241/1990 non possono trovare ingresso. Qui di seguito commentata la deliberazione 15/03/2017 n.48, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania.

L’atto di significazione

A fronte della situazione di stallo di una Società che aveva attivato una procedura esecutiva nei confronti di un comune, procedura che era stata sospesa a seguito dell’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario, tanto che il legale della società aveva inviato, alla Sezione regionale di controllo, un atto di significazione ai sensi della L. 241/1990, con il quale chiedeva che gli venisse comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i., “lo stato della procedura ex art. 243, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000 conseguente alla delibera del Comune di … comunicata e trasmessa con nota … del …“, delibera avente ad oggetto la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 714 L. 208/2015. La motivazione trovava la propria giustificazione nella sospensione della procedura esecutiva intrapresa dalla società, a seguito dell’applicazione dell’espressa previsione contenuta nell’art. 243-bis, comma 4°, d.lgs. 267/2000 secondo cui “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3” .

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