Accertamento dell’entrata per violazione al CDS al momento del perfezionamento delle formalità di legge

13 Luglio 2023
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L’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.112/2023) in risposta ad un dubbio sollevato da un Sindaco.

Il dubbio del Sindaco

Il Sindaco ha precisato come “la notifica del verbale al codice della strada si perfeziona in momenti diversi, in relazione ai diversi soggetti coinvolti e cioè:
1) Il notificante, al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario, al messo comunale o al servizio postale;
2) il destinatario, con la ricezione dell’atto notificato, ovvero in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica da assente o irreperibile.
Per effetto del suddetto principio, ai fini del rispetto dei termini della notificazione del verbale, il momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio, anche ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., non è rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenete l’avviso del compimento dell’atto ma dalla sua spedizione. Pertanto, è stato chiesto ai giudici contabili se, ai fini dell’accertamento della entrata, sia sufficiente il momento della notifica delle stesse nelle mani del soggetto notificante, ovvero dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l’avviso del compimento dell’atto, vale a dire in caso di impossibilità con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.

Le indicazioni del Collegio contabile

Ai sensi del principio generale della competenza finanziaria (All. 1 al D. Lgs 118/2011, punto n. 16) e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, par. 3.1. e 3.2), nella prima fase di gestione delle entrate – l’accertamento – l’attività da porre in essere è finalizzata all’acquisizione e verifica o formazione della documentazione con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una somma da riscuotere e, conseguentemente, può procedersi alla “registrazione” dell’accertamento ed alla “imputazione” contabile nell’esercizio in cui il credito viene a scadenza. In altri termini, per poter procedere all’accertamento di una entrata essa deve essere esigibile, ossia quando non vi sono ostacoli alla riscossione e se ne può pretendere l’adempimento. L’attività di acquisizione e verifica o di formazione dell’idonea documentazione che consente l’accertamento dell’entrata è fondata sulla presenza, nei documenti, dei seguenti requisiti costitutivi:
a) ragione del credito che origina il diritto a riscuotere;
b) idoneo titolo giuridico a supporto del credito;
c) individuazione del soggetto debitore;
d) ammontare del credito;
e) scadenza del credito. L’art. 201 del D. Lgs 285/1992 prevede le modalità di notificazione delle violazioni al codice della strada qualora le stesse non possano essere immediatamente contestate. In questo caso deve essere distinto il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Per i ricordati principi contabili, l’accertamento con registrazione e imputazione dell’entrata deve essere operato:
1) alla data di notifica del verbale che indica l’importo della sanzione;
2) alla data della riscossione, nei casi di pagamento immediato. Per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, l’accertamento originario deve essere integrato con le maggiori somme iscritte a ruolo. Per le sanzioni archiviate o annullate in sede di autotutela, deve provvedersi alla riduzione dell’accertamento originario. La competenza ad accertare le entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa, mentre, compete al Responsabile del servizio finanziario, cui il Responsabile della gestione dell’entrata deve trasmettere l’idonea documentazione di accertamento, il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili. Una volta formata la documentazione che ha consentito di accertare l’entrata, da parte del Responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento gestionale, questa deve essere trasmessa, dallo stesso Responsabile del procedimento, al Responsabile del servizio finanziario per il riscontro e l’annotazione nelle scritture contabili.
Ai fini dell’accertamento, il momento perfezionativo della notifica è quello in cui il responsabile del servizio a cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa procede alla consegna del plico al soggetto notificatore e ciò in considerazione di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S. che, nel richiamare le disposizioni del Codice di procedura civile, conferma il diverso momento di perfezionamento della notificazione delle sanzioni per violazioni al C.d.S.
La Corte costituzionale (sent. n. 477/2002) ha statuito che, per quanto concerne il notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui avviene la consegna del plico all’ufficio postale. Per quanto riguarda, invece, il destinatario, il momento in cui si perfeziona la notifica si rinviene nella ricezione dell’atto notificato, cioè il momento in cui l’atto produce i propri effetti giuridici nella sfera del soggetto destinatario dell’accertata violazione – ovvero in caso di impossibilità o rinuncia- nel compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile. Il principio riguarda la fattispecie relativa alla notificazione a mezzo posta, non si applica nell’ipotesi di contestazione immediata, atteso che in tale fattispecie l’obbligazione si perfeziona nel momento stesso della contestazione e, dunque, è di immediata intuizione che tale momento debba coincidere con quello dell’accertamento dell’entrata. Tuttavia, non si può trascurare di considerare che nella successiva sentenza della Consulta (sent. n. 28/2004) la giurisprudenza ha ribadito il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione, sostenendo che quest’ultimo trova applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate a mani del destinatario. Il principio in questione costituisce una regola generale non disciplinata dal diritto positivo, ma si erge a principio generale della normativa in tema di notifiche a mezzo posta, a mani proprie ed eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario.

Conclusioni

Per il Collegio contabile il quesito posto dal Sindaco va risolto affermando che l’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada deve effettuarsi nel momento in cui il Comune ha terminato le formalità che la legge prescrive a suo carico e, dunque, nel momento della consegna del verbale al messo comunale o al servizio postale o all’Ufficiale giudiziario per la notifica dello stesso, fermo restando il perfezionamento del processo notificatorio.

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