Accertamento delle entrate esternalizzate e mancato abbinamento tra i residui dichiarati inesigibili e la contabilità

L’esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate potrebbe portare ad oggettive difficoltà da parte dell’ente a riconciliare eventuali crediti dichiarati inesigibili dal concessionario con quanto riportato in contabilità.

23 Marzo 2022
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L’esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate potrebbe portare ad oggettive difficoltà da parte dell’ente a riconciliare eventuali crediti dichiarati inesigibili dal concessionario con quanto riportato in contabilità. La scelta dell’ente di tralasciare tutti i residui attivi per evitare il mancato o impossibile abbinamento in contabilità è stata oggetto di rilevazione di criticità da parte della Corte dei conti delle Marche (deliberazione n.24/2022).

La verifica dei residui attivi

A seguito dello stralcio di tutti i crediti inferiori ai 1.000 euro, l’ADER ha comunicato all’ente tutte le cartello oggetto di inagibilità da stralciare dal bilancio fino all’anno 2010 ai sensi del’art. 4, comma 1, D.L. 119/2018. I ragione dell’esternalizzazione del servizio l’ente non ha potuto effettuare una riconciliazione tra i ruoli comunicati con la propria contabilità, con la conseguenza di aver deciso di stralciare dal bilancio tutti i crediti formatisi fino al 2010, ossia anche quelli di valore superiore ai 1.000 euro. Tale cancellazione è stata, pertanto, giustificata dalla Giunta comunale con ragioni di carattere “prudenziale”, legate alle “oggettive difficoltà” riscontrate dall’Ente nel “distinguere, per ciascun residuo, la quota riferita a crediti di importo fino a mille euro da quella riferita a crediti di importo superiore”. L’Organo esecutivo, inoltre, nella citata deliberazione dava atto che anche per i crediti diversi da quelli comunicati dall’ADER e risalenti fino al 2010, la percentuale di riscossione verificata era bassissima con accantonamenti al FCDE oltre il 90%.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili è da considerare probabile che le ragioni per cui il Comune non riesca ad avere contezza del numero e dell’importo delle singole cartelle esattoriali siano, almeno in parte, da ravvisare nell’obsolescenza del proprio regolamento di contabilità, che nel corso degli anni è rimasto quello a suo tempo varato con deliberazione consiliare n. 519/1997, risalente quindi ad epoca antecedente a quella dell’affidamento esternalizzato del servizio di accertamento e riscossione delle entrate proprie alla società in house. In particolare, come noto, l’art. 179, comma 3, TUEL impone al responsabile del procedimento di accertamento dell’entrata di trasmettere al responsabile del servizio finanziario “l’idonea documentazione” al fine di consentirgli l’annotazione nelle scritture contabili dell’accertamento dell’entrata. Tale trasmissione deve avvenire “secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente”, onde tener conto delle peculiarità della sua struttura organizzativa. Pertanto, una volta esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate proprie, il Comune non ha più proceduto, nel periodo preso in considerazione, per ciascuna entrata propria, all’adozione di formali provvedimenti di accertamento contabile mediante determinazioni dirigenziali (con l’eccezione della TARI) sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 179 TUEL, limitandosi il servizio finanziario comunale a riportare gli accertamenti contabili nelle proprie scritture contabili e di conseguenza nei propri rendiconti di gestione, sulla base della documentazione trasmessa da parte del concessionario. In altri termini, il mancato adeguamento del regolamento di contabilità comunale alla sopraggiunta esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione ha fatto venir meno l’obbligo, da parte dei responsabili del settore competenti per la singola entrata, e del responsabile del servizio finanziario, di adottare i formali provvedimenti di accertamento delle specifiche entrate.

Osserva il Collegio contabile come, in assenza di espressa indicazione legislativa, i crediti di ammontare superiore ad euro 1.000,00, iscritti a ruolo ante 2010, anche ove stralciati dal conto dei residui, andrebbero comunque, salva la loro radicale insussistenza o assoluta inesigibilità, mantenuti nello stato patrimoniale e sottoposti, previo adeguamento del “fondo svalutazione crediti”, agli ultimi tentativi di riscossione prima del compimento della prescrizione, il mancato esperimento dei quali potrebbe, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti oggettivi e soggettivi, costituire ipotesi di addebito di responsabilità erariale in capo ai soggetti incaricati.

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