Accertamenti permessi di costruire
Il Collegio contabile, precisa in via preliminare, come il principio previsto nell’allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce che: “sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi alla lotta all’evasione ecc.”; inoltre, “per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”. Il successivo punto 3.11, avuto riguardo all’obbligazione per i permessi a costruire, stabilisce che questa “è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione), è immediatamente esigibile, la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito di comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota”.
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