Accertamenti dei permessi a costruire e del codice della strada

10 Luglio 2018
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I giudici contabili intervengono nuovamente sui criteri di contabilizzazione degli accertamenti sui permessi a costruire e sulle sanzioni del codice della strada che un ente ha proceduto a contabilizzare, per ragioni di prudenza per cassa.
La Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione 9 luglio 2018, n.110 evidenzia i seguenti principi da rispettare per l’accertamento delle citate entrate.

I principi contabili

L’accertamento delle entrate riferite ai permessi a costruire e alle violazione del codice della strada seguono il principio applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell’allegato n. 4/2 al dlgs. n.118/2011, al punto 3.3 ha previsto che: “sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi alla lotta all’evasione, ecc.”; inoltre, “per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”.
Avuto riguardo alle obbligazioni discendenti dai permessi a costruire il punto 3.11 del citato principio contabile specifica che questa “è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione), è immediatamente esigibile, la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito di comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota”.
La mancanza di una corretta rilevazione dei principi contabili citati, sicuramente non permette al lettore dei dati di bilancio di rilevare l’esatto ammontare di tali crediti e, inoltre, di alimentare il Fondo crediti di dubbia esigibilità voluto dalla normativa armonizzata al fine di verificare l’effettiva capacità di riscossione dell’ente. L’errata contabilizzazione secondo i principi contabili denota una carenza organizzativa che va rimossa, attraverso opportune azioni da parte dell’ente al fine della corretta rappresentazione dei dati contabili.

Debiti fuori bilancio

Altra verifica condotta dai giudici contabili è rappresentata dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi agli interessi moratori, oltre alla quota capitale. Sul punto, rileva il Collegio contabile, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere non favorevole al riconoscimento dell’importo dovuto per interessi moratori quale “debito fuori bilancio“, in quanto carente degli elementi necessari (utilità ed arricchimento) al riconoscimento stesso. Sul punto, oltre al citato errore nel riconoscimento di tali debiti nascenti ai sensi dell’art. 194, lett.e) Tuel, il Collegio contabile evidenzia come anche il riconoscimento della quota capitale può essere disposto esclusivamente nel caso in cui i debiti fuori bilancio rientrino «nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», di cui il Consiglio Comunale ne deve accertare motivatamente sia l’utilità del bene o del servizio, sia l’arricchimento che ne è derivato per l’ente. Ora, a prescindere dalle modalità di accertamento, la formazione di debiti fuori bilancio rappresenta una irregolarità contabile da censurare, rappresentando una uscita per la quale manca una originaria previsione ovvero spese effettuate in violazione di procedure stabilite dalle norme di contabilità, ed il relativo procedimento va condotto nel rigoroso rispetto delle relative norme.

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