Il calcolo effettuato dall’ente
L’ente ha proceduto al calcolo del FCDE seguendo il metodo ordinario applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente rispetto ai residui al primo gennaio degli stessi esercizi. L’esempio n. 5 di cui all’ all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 nel disciplinare – ai fini dello stanziamento nel bilancio di previsione – le modalità di individua-zione di tali aggregati, detta tre regole generali: a) lascia al singolo ente la scelta del li-vello di analisi (quindi la possibilità di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli); b) prevede alcuni casi di entrata che non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (tra i quali, ai fini che in questa sede rilevano, “le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa”; c) precisa che “è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio” delle entrate che l’ente non consideri di dubbia e difficile esazione (per le quali, pertanto, non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità).
Ora, sebbene i principi contabili demandino al singolo ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, contemporaneamente onerano il Comune, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, di dare adeguata motivazione dell’eventuale esclusione, dal computo, di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell’analisi della serie storica delle riscossioni e dalla comune esperienza, risulta un’oggettiva difficoltà di assicurare l’integrale esazione.
Nell’analisi dei calcoli effettuati ed illustrati dall’ente è emerso che il medesimo abbia proceduto sui singoli capitoli adottando nell’ambito della medesima modalità di media semplice, uno fra i due metodi di “rap-porto totale” o di “rapporto annuo”, variandolo per singolo capitolo di entrata cui si riferiscono i residui. Ciò ha condotto che alcune poste risultassero negative, senza alcuna spiegazione e motivazioni delle stesse, inoltre tali importi negativi non venivano riportati nel calcolo totale dell’accantonamento.
I rilevi dei giudici contabili
Secondo il Collegio contabile una simile prassi di differenziazione non è consentita né da ragioni di coerenza, prudenza e trasparenza, per cui una medesima logica di cautela deve espressamente sorreggere il calcolo dei capitoli che compongono l’intero FCDE, né dall’esempio n. 5 dell’all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011. Quest’ultimo, infatti, prevede che ““la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: …; b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: … Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motiva-zione nella nota integrativa al bilancio”.
In altri termini, precisa il Collegio contabile:
- non è consentito variare la modalità di calcolo fra i singoli capitoli cui afferiscono i residui, ma eventualmente solo fra distinte tipologie di residui,
- appare arduamente nonché eccezionalmente conciliabile con ragioni di coerenza l’adozione, pur se fra diverse tipologie, di metodi operativi diversi nell’ambito della medesima modalità di “media semplice”,
- è, in ogni caso, imprescindibile che l’Ente prefissi espressamente all’interno dei documenti di bilancio la scelta operata, motivandone puntualmente le ragioni, che devono essere tanto più robuste quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza,
- ed è, parallelamente, preclusa la facoltà di sollevare difese ex post ad una scelta che sia stata a suo tempo adottata senza adeguata motivazione.
Nel caso di specie, infatti, nessun documento contabile (né la tabella di calcolo FCDE, né la relazione illustrativa al rendiconto 2018) fornisce un puntuale indicatore motivazionale della scelta operata dall’Ente. Inoltre, la scelta dell’Ente appare in favore della sommatoria algebrica della media semplice dei “rapporti totali” fra tutti i capitoli.
L’Ente, giovandosi del computo “negativo” dell’accantonamento per alcune voci di sicuro incasso e, quindi, non di dubbia esazione, ha ridotto algebricamente la somma complessiva da destinare ad accantonamento, avendo ottenuto un rapporto di incassi superiore ai residui attivi.
Così agendo, si è “abusato del diritto contabile”, assicurando il rispetto formale delle sue norme pur nel perseguire uno scopo sostanziale difforme dalla relativa ratio.
Nel caso di specie, infatti, deve essere valorizzata e soppesata adeguatamente l’incontestabile, cogente, funzionale e razionale opportunità di escludere dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità le voci di non dubbia esazione, nel caso in cui i residui sono stati riscossi ben oltre la relativa (ridotta) stima contabile. Infatti, la necessità di obliterare dal calcolo in parola poste non incerte nell’esazione è diretto corollario del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” – che, al punto 3.3, impone “per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio … un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” – e della sua ratio prudenziale, che consiste nello “evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio”.
In conclusione, espungendo i valori negativi il FCDE risulta superiore a quello calcolato dall’ente. Una volta accertato l’errore, detta differenza dovrà ripercuotersi sugli esercizi successivi.
Il Comune, pertanto, avrà l’obbligo di rideterminare in diminuzione il saldo di amministrazione disponibile apportando le opportune correzioni anche alle scritture contabili degli esercizi seguenti già approvate e tenendone conto ai fini della successiva redazione del rendiconto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento