A maggio la prima tranche del Fondo di solidarietà

il sole24ore
16 Dicembre 2019
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di Patrizia Ruffini

Spostamento al 31 marzo 2020 del termine per approvare il bilancio di previsione 2020-2022 e intesa sui criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020. Sono queste le decisioni assunte dalla Conferenza Stato-Città la scorsa settimana che consentono di scadenzare gli adempimenti contabili del nuovo anno e danno il via libera, nella nuova programmazione, al riparto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 da iscrivere fra le entrate. Il decreto del ministero dell’Interno che, secondo quanto previsto dall’articolo 151 primo comma del Tuel, differirà il termine di approvazione del bilancio al 31 marzo autorizzerà anche, per lo stesso periodo, l’esercizio provvisorio. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza. È anche consentito alle amministrazioni ricorrere all’anticipazione di tesoreria ma non all’indebitamento. Per l’anno 2020, una deroga inserita nel disegno di legge di conversione del decreto fiscale (Dl 124/2019) stabilisce che il termine del 31 marzo non varrà per le tariffe Tari, la cui scadenza di deliberazione è fissata al 30 aprile 2020, risultando dunque scollegata dalla data di deliberazione del bilancio di previsione. La Conferenza Stato-Città ha poi dato il via libera ai criteri di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale (Fsc), tenendo conto delle modifiche apportate dall’articolo 57 del Dl fiscale (124/2019). Secondo le nuove regole la quota del fondo da ripartire tra i Comuni delle regioni a statuto ordinario, in relazione alle capacità fiscali ed ai fabbisogni standard (perequazione), è fissata al 50% per il prossimo anno, incrementata del 5 per cento annuo per i periodi successivi, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dal 2030. Le norme previgenti stabilivano invece una percentuale dell’85 per cento per l’anno 2020 e il raggiungimento del 100 per cento a partire dal 2021. Inoltre, è stato stabilito che l’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei Comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata, per l’anno 2020, in misura pari al 55 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare e che, per gli anni successivi, questa quota è incrementata del 5% annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento dal 2029 (nella norma previgente era fissata al 50 per cento). La ripartizione tiene conto anche del comma 1-bis, introdotto dalla Camera, all’articolo 57 del decreto fiscale che incrementa di 5,5 milioni la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2020. Questo incremento è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del fondo a favore dei piccoli Comuni, con popolazione fino a 5 mila abitanti, che, successivamente all’applicazione dei criteri suddetti, presentino un valore negativo del fondo di solidarietà. Ora non resta che attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo 2020 che l’intesa raggiunta in Conferenza ha sbloccato. Per i primi incassi occorrerà tuttavia aspettare maggio. Il ministero dell’Interno provvederà infatti ad erogare quanto spettante, a titolo di Fsc per l’anno 2020, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020. La prima rata sarà pari al 66 per cento, restando comunque nei limiti della disponibilità di cassa del relativo capitolo assegnato al Viminale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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