Beni pubblici anche senza corrispettivo

La Corte dei conti Piemonte chiarisce che gli enti locali possono sostenere le spese per progettazione, espropri e acquisizione delle aree da trasferire gratuitamente ad altre amministrazioni, purché l’operazione sia adeguatamente motivata e finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico

9 Luglio 2026
Modifica zoom
100%

Di Anna Guidotti
L’ente locale può assumere impegni finanziari in ragione di accordi o convenzioni sottoscritti tra enti pubblici, finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale. 

Lo chiarisce la Corte dei Conti per il Piemonte che, nella delibera n 87/2026, richiama, condividendolo, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della Pubblica Amministrazione non escludono a priori la possibilità della loro donazione modale e/o cessione a titolo gratuito.  In particolare il comune istante chiede se sia legittimo assumere le spese necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico e all’acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, con pagamento delle relative indennità in previsione della successiva cessione gratuita delle medesime aree ad ANAS S.p.A. o ad altro ente pubblico competente alla realizzazione e gestione dell’opera.

Chiede altresì di chiarire se tali spese possano ritenersi legittimamente riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale qualora risultino funzionalmente connesse alla tutela della sicurezza stradale, della collettività amministrata e del territorio comunale. Anche se la gestione onerosa dei beni appartenenti agli enti territoriali rappresenta di regola la migliore cura dell’interesse pubblico, la Corte ammette tuttavia una diversa configurazione gestionale che preveda la rinuncia, totale o parziale, al corrispettivo. E’ sempre indispensabile però fornire dimostrazione del miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche all’esito del bilanciamento di interessi concorrenti. Gli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, finalizzati allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (c.d. partenariato pubblico), costituiscano infatti un importante strumento di semplificazione dell’azione amministrativa e di raccordo fra enti competenti, utile a comporre il bilanciamento degli interessi variamente coinvolti e rappresentati dalle amministrazioni partecipanti.

Come rammentato dalla Sezione Autonomie (deliberazione n. 16/2014) gli enti ..  sono chiamati a valutare le necessità della collettività amministrata in termini di priorità e di compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all’adozione di specifici protocolli d’intesa che individuino obiettivi e risorse. L’articolo 15 della legge 241/1990 prevede infatti l’utilizzo di strumenti convenzionali o consensuali tra Pubbliche Amministrazioni per l’esercizio delle potestà amministrative di rispettiva competenza al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L’articolo 34 del TUEL stabilisce poi la possibilità di promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, dei tempi e delle modalità di realizzazione di opere, interventi e programmi che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento