di MAGRINI, SANTACROCE, SEPIO e SISCI (dal Sole 24 Ore)
Sono ancora tante le questioni che gli Enti non commerciali sono chiamati in queste ore a sciogliere, in un quadro di oggettiva complessità fattuale, normativa e tecnica. La necessità di ricostruire il possesso e le modalità di impiego di immobili detenuti in un periodo di tempo assai risalente, l’assenza di chiarimenti di prassi e la mancata messa a disposizione di un software ministeriale per la compilazione del modello rappresentano elementi che giustificherebbero un intervento legislativo diretto a prorogare l’imminente scadenza del termine. Una possibilità che è allo studio del ministero dell’Economia.
1 AMBITO SOGGETTIVO
Sono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali, pubblici e privati, che abbiano dichiarato o versato (anche per effetto di accertamento), in uno degli anni 2012 o 2013, un importo a titolo di Imu-Tasi in misura superiore a 50mila euro. Ai fini della suddetta soglia dovrebbero essere considerati gli importi dichiarati o, comunque, versati in favore dei diversi Comuni in cui sono siti gli immobili, ivi incluse le somme corrisposte a seguito di accertamento.
2 AMBITO OGGETTIVO
Una delle principali questioni poste dall’articolo 16-bis, del d.l. 131/2024 attiene alla perimetrazione degli immobili da dichiarare. La soluzione più coerente, sul piano letterale e sistematico, circoscrive tale perimetro agli immobili impiegati, nel periodo 2006-2011, per lo svolgimento delle attività “meritevoli” (assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali o sportive). In tal senso depongono le istruzioni ministeriali alla compilazione dei quadri A e B del modello, sia la stessa ratio del recupero, volta a determinare il vantaggio dell’esenzione Ici fruita in presenza di attività meritevoli svolte con modalità commerciali. Ne consegue che dovrebbero restare estranei all’obbligo dichiarativo gli immobili impiegati diversamente, quali i fabbricati locati o lasciati a disposizione, di per sé soggetti a Ici, nonché quelli esentati per motivi diversi dalla meritevolezza dell’attività svolta, oltre ai terreni. Dal coordinamento tra il requisito soggettivo e la delimitazione del perimetro oggettivo discende, inoltre, che gli enti che abbiano dichiarato o versato un importo superiore a 50mila euro nel 2012 o 2013 non sono, cionondimeno, tenuti alla presentazione della dichiarazione qualora nessuno degli immobili posseduti – e che hanno generato tale carico fiscale – sia stato destinato alle attività meritevoli nel periodo 2006-2011.
3 IL CALCOLO
La distinzione tra immobili esenti e imponibili Il meccanismo di recupero si fonda sull’applicazione agli anni 20062011 della disciplina Imu vigente nel 2013 e, in particolare, dei criteri di qualificazione delle attività meritevoli delineati dal d.m. 200/2012 in recepimento dei principi affermati dalla Commissione Ue. In base a tali criteri, da applicarsi ora per allora, il modello distingue tra immobili integralmente imponibili (quadro A), in quanto impiegati per attività commerciali, e immobili totalmente esenti o parzialmente imponibili (quadro B) in presenza di utilizzo non commerciale o promiscuo. L’inserimento dell’immobile nell’uno o nell’altro quadro dipende dal raffronto fra il corrispettivo medio percepito dall’Ente non commerciale (denominato “Cenc”) e la metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale (denominato “Cm”). Si pensi a un immobile adibito ad attività socio-assistenziali per la quale l’ente abbia percepito compensi medi superiori alla metà del corrispettivo medio previsto per il medesimo settore nello stesso ambito territoriale; l’immobile in questo caso andrà indicato nel quadro A. Al contrario, nella medesima esemplificazione ove l’ente abbia percepito un Cenc inferiore o uguale alla metà del Cm, l’immobile andrà inserito nel quadro B. In caso di utilizzazione mista dell’immobile, nel quadro B vanno indicati anche i criteri per determinare la percentuale dell’immobile da assoggettare a recupero Ici: in base al criterio spaziale, l’ente individua la superficie dell’immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale; si ipotizzi che l’Ente operante nel settore socio-assistenziale abbia riservato una porzione dell’unità immobiliare a un bar oppure a un’edicola. Un criterio alternativo è rappresentato dal numero dei soggetti nei confronti dei quali l’attività è esercitata con modalità commerciali rispetto al numero totale degli utenti, come accade nel caso di servizi socio-assistenziali prestati ai cosiddetti “solventi”. Un terzo e ultimo criterio concerne l’ambito temporale, ove l’immobile sia destinato solo per alcuni giorni dell’anno ad attività commerciale. Si precisa che è proprio l’assoggettamento dell’immobile ad imposta in caso di utilizzazione mista a segnare la linea di demarcazione fra la disciplina del recupero rispetto alla normativa Ici, che esentava gli immobili a condizione che si svolgesse, anche se non esclusivamente, attività con modalità non commerciali.
4 IL DOVUTO
Una volta determinato il tributo teoricamente dovuto secondo i criteri catastali e dedotta l’Ici già versata in riferimento ai soli immobili inseriti nella dichiarazione di recupero Ici Enc, l’ente è chiamato a verificare la possibile applicazione dei regimi de minimis, ordinario o Sieg; verifica che richiede la ricostruzione della residua capienza dei relativi massimali su base triennale, in riferimento agli anni oggetto di dichiarazione.
5 REGIME SANZIONATORIO
Le norme introdotte dall’articolo 16-bis del d.l. 131/2024 in quanto dirette a disciplinare una procedura di recupero di un aiuto illegittimamente concesso e non tipicamente di un tributo, fissano al comma 8 sanzioni ad hoc. Le istruzioni alla modulistica, nel paragrafo 8, definiscono il quadro sanzionatorio e prevedono che: O per l’omessa e l’infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa rispettivamente del 100% o del 40% dell’importo non versato, in entrambi i casi con un minimo di 50 euro; O per il mancato versamento in difformità rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 25%, anche se ciò dovesse avvenire in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione. Sul mancato versamento la sanzione deriva dall’articolo 13 del d.lgs. 471/1997, tenuto conto dell’aggiornamento previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera l), del Dlgs 87/2024 e dall’articolo 38 del Dlgs 173/2024 (Tu sanzioni tributarie amministrative e penali). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sulle violazioni degli enti tenuti all’adempimento, spettano al Comune destinatario del gettito del recupero o del suo concessionario, in conseguenza delle attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti. I controlli verranno effettuati sulla base dei dati messi a disposizione dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia quale struttura deputata a svolgere le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero Ici.
6 RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di tardivo versamento rispetto al termine del 30 aprile 2026, ma anche di tardività della dichiarazione rispetto al temine del 31 marzo 2026, c’è la possibilità di accedere al ravvedimento operoso secondo le normali regole di progressiva riduzione delle sanzioni. Sul versamento il via libera arriva dall’indicazione delle istruzioni alla modulistica. Per quanto riguarda la dichiarazione il ravvedimento dovrebbe applicarsi con riduzione della sanzione base edittale richiamata pari a 50 euro (ritenendo il versamento autonomamente regolarizzato.
7 INTEGRATIVA
Non vi sono indicazioni esplicite nell’impianto normativo e nelle istruzioni, ma si deve ritenere che alle dichiarazioni oggetto del recupero Ici debbano applicarsi le ordinarie regole che disciplinano le ipotesi di dichiarazione tardiva, da presentarsi con ritardo non superiore a 90 giorni, nonché di dichiarazione integrativa successiva alla dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2026 o entro il termine per la tardiva. La prima ipotesi, cioè della dichiarazione tardiva, da presentarsi entro il 29 giugno 2026, potrebbe risultare di particolare utilità per coloro che avendo predisposto i loro calcoli e dati da inserire nella dichiarazione si trovassero di fronte al problema più rilevante che hanno gli enti soggetti all’adempimento. Infatti le principali case di software non hanno ancora prodotto un applicativo per predisporre la dichiarazione e il file telematico da inviare tramite l’apposito canale telematico dell’agenzia delle Entrate e non è nemmeno fruibile un software ministeriale gratuito. Il tempo concesso dalla dichiarazione tardiva o il rinvio del termine da parte del legislatore e, nelle more, la messa a disposizione di un software gratuito ministeriale potrebbe consentire agli enti obbligati l’adempimento senza inutili oneri. In molti casi, infatti, i calcoli effettuati non portano all’effettuazione di un effettivo versamento per recupero Ici e quindi di fronte alle difficoltà di un adempimento che si palesa come meramente formale vi potrebbe essere l’incentivo a rinunciare all’invio della dichiarazione.
*Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24 marzo 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
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Recupero Ici 2006-2011: consigli operativi e possibili interpretazioni in vista del termine del 31 marzo per la presentazione della dichiarazione
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