di GIOVANNI NEGRI (sul Sole 24 ore)
Passaggio cruciale e oggetto di contestazioni plurime da parte di chi vede nell’intervento il segmento di un più ampio progetto di ammorbidimento del sistema dei controlli sulla Pubblica Amministrazione che ha avuto tra gli altri elementi qualificanti la soppressione dell’abuso d’ufficio e la legge costituzionale sulla separazione delle carriere.
Tra i punti immediatamente operativi e più significativi senza dubbio va considerata l’introduzione di un tetto massimo al risarcimento del danno erariale, che mai potrà essere superiore al 30% della lesione acccertata o comunque oltrepassare le due annualità di stipendio del dipendente pubblico. Misura che, per i magistrati contabili, depotenzia l’efficacia risarcitoria dell’istituto e alimenta percezioni di impunità.
La responsabilità deve essere poi limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, escludendo la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità) se il danno ha origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. Piuttosto costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento. Nozione di colpa grave che però, sottolinea la magistratura contabile, è differente da quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, alla quale si va a sovrappone con evidenti criticità applicative.
Esclusa del tutto comunque la responsabilità per colpa grave, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. In questi casi, la responsabilità è limitata solo ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.
Centrale anche l’estensione, sia sotto il profilo della tipologia di atti interessati sia dei soggetti che possono attivarlo (Regioni, Province autonome, Enti locali), del controllo preventivo di legittimità, in base al quale il provvedimento acquista efficacia entro 30 giorni in assenza di ulteriori approfondimenti.
Disposizione che si scontra, tra altro, è stato ricordato, con organici della magistratura contabile del tutto inadeguati a fare fronte a un consistente aumenti dei carichi di lavoro, a danno oltretutto del sistema dei controlli successivi. Sul fronte della prescrizione, la riforma chiarisce che il termine di cinque anni si calcola dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’Amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno. Previsione che, hanno ancora contestato i magistrati, può compromettere il diritto del cittadino contribuente a un’effettiva azione risarcitoria per i danni all’erario.
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20 gennaio 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
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