FPV e investimenti di importo inferiore ad € 150.000

Il comma 660 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 (la Legge di Bilancio 2026) ha risolto una questione che aveva riflessi molto negativi nella gestione contabile degli investimenti di importo inferiore ad € 150.000

Marcello Quecchia 19 Gennaio 2026
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Il comma 660 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 (la Legge di Bilancio 2026) ha risolto una questione che aveva riflessi molto negativi nella gestione contabile degli investimenti di importo inferiore ad € 150.000.

Prima del citato comma 660, per i lavori per le quali si può procedere con affidamento diretto (spese inferiori ad € 150.000 ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023), finanziate con entrate vincolate o destinate al finanziamento di investimenti, l’FPV si costituiva qualora:

Tuttavia, prima del comma 660, non potendosi applicare il § 5.4.9 del principio contabile 4/2, l’FPV non veniva costituito sull’intero quadro economico dell’opera, bensì solamente per quanto atteneva agli impegni di spesa conseguenti agli affidamenti diretti.

Dunque, a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 660, della legge n. 199/2025, viene integrato il testo del § 5.4.9 del principio contabile 4/2, prevedendo che, per le spese di investimento di importo inferiore ad € 150.000, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a)    siano state interamente accertate le entrate che finanziano l’intera spesa di investimento;

b)    sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Attenzione che il comma 660 precisa come, nell’esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate, ma non ancora impegnate, cui il FPV si riferisce, confluiscano nel risultato contabile di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il FPV debba essere ridotto di pari importo.

Il citato comma 660 può essere già applicato in sede di riaccertamento dei residui 2025, propedeutico al rendiconto per lo stesso esercizio 2025.

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