Incentivi da sanzioni stradali: non esclusi dal tetto al salario accessorio, salvo rigorose condizioni

La Corte dei conti,(Sez. controllo Lombardia), con la deliberazione del 13 novembre 2025, n. 373 è tornata a pronunciarsi sull’utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada destinati al finanziamento di incentivi economici per il rafforzamento delle attività di controllo della sicurezza urbana e stradale

25 Novembre 2025
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La Corte dei conti,(Sez. controllo Lombardia), con la deliberazione del 13 novembre 2025, n. 373, interviene sul tema dell’utilizzo dei proventi delle sanzioni stradali destinati a incentivi monetari per il potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale. In risposta ai quesiti di un Comune, la Sezione regionale precisa che tali risorse non sono escluse dal limite del salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, perché non assimilabili al welfare integrativo e non oggetto di espressa deroga normativa. Tuttavia, gli stessi proventi possono essere esclusi dal limite in misura e modalità conformi ai principi fissati dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 5/SEZAUT/2019, purché si tratti di maggiori entrate effettive e autonomamente realizzate dal personale impegnato nei progetti di potenziamento.

Indice

Il quadro della richiesta: incentivi, fondi decentrati e limiti di spesa


La deliberazione origina dall’istanza del sindaco, che ha chiesto alla Corte dei conti di chiarire se le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208 del Codice della strada, destinate agli incentivi per il potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, possano essere escluse dal tetto al salario accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
La richiesta si inserisce nel più ampio quadro dell’applicazione del CCNL Funzioni Locali 2019–2021 (art. 98), che individua tre destinazioni possibili per tali risorse: welfare integrativo, previdenza complementare e incentivi monetari.
Il Comune, richiamando le precedenti deliberazioni della stessa Sezione (n. 281/2025) sul welfare integrativo della Polizia Locale, ha domandato se analoghe conclusioni potessero valere anche per gli incentivi collegati agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo.
La Corte, dopo aver verificato la piena ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, ha articolato un percorso argomentativo approfondito, ricostruendo il quadro normativo, contrattuale e giurisprudenziale di riferimento.

La risposta negativa: gli incentivi non sono welfare e restano nel tetto dell’art. 23 d.lgs. 75/2017

Nel merito del primo quesito, la Corte dei conti è netta: gli incentivi di cui all’art. 208 CdS non rientrano nel welfare integrativo e, di conseguenza, non possono beneficiare dell’esclusione dal vincolo del salario accessorio prevista dall’art. 1, comma 124, della legge 207/2024 per le sole misure di welfare.
La Sezione chiarisce infatti che:
-gli incentivi per la sicurezza urbana e stradale non presentano le caratteristiche tipiche del welfare integrativo;
-sono forme di remunerazione accessoria collegate a obiettivi di servizio;
-l’esclusione dal limite del fondo può avvenire solo tramite disposizione legislativa espressa, assente nel caso in esame.
La Corte richiama inoltre che l’inserimento del welfare integrativo nel computo del fondo è il frutto di una norma generale e che le deroghe devono essere esplicite o chiaramente deducibili: condizione non soddisfatta dagli incentivi per il potenziamento dei servizi di controllo.
Di qui la conclusione: le risorse non sono escluse dal limite di spesa del trattamento accessorio.

La possibile deroga: esclusione ammessa solo per le “maggiori entrate” secondo SEZAUT 5/2019

Sul secondo quesito, la Corte dei conti apre invece a una possibilità limitata e rigorosamente circoscritta.
La Sezione regionale richiama infatti la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/SEZAUT/2019, che costituisce tuttora il riferimento interpretativo per la materia.
Secondo tale principio, l’esclusione dal vincolo del salario accessorio è ammessa solo quando:
• l’ente utilizzi esclusivamente la quota di proventi derivante da maggiori entrate rispetto all’esercizio precedente;
• tali maggiori entrate siano effettivamente e autonomamente realizzate dal personale della Polizia Locale attraverso servizi suppletivi di controllo funzionali al potenziamento della sicurezza urbana e stradale;
• le attività finanziate dagli incentivi non riguardino le ordinarie mansioni ma prestazioni aggiuntive misurabili e programmabili;
• l’operazione risulti finanziariamente neutra sul bilancio dell’ente, senza riduzione delle altre finalità previste dall’art. 208 CdS.
La Sezione lombarda aderisce integralmente a tale interpretazione, precisando che solo in questi “rigorosi termini” l’esclusione dal limite può operare.
Al di fuori di tali condizioni, gli incentivi restano pienamente soggetti al tetto posto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.

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